Con tale intervento, si tende a voler riportare l’attenzione sulle considerazioni che il contribuente e di conseguenza il suo professionista devono fare al fine di meglio valutare se e come opporsi ad un eventuale accertamento fiscale anche e soprattutto sulla scorta di un sistema sanzionatorio vessatorio e che tende a far desistere ogni azione oppositoria.

L’attuale sistema classifica le controversie tributarie in due gruppi sulla base del valore delle imposte oggetto di contenzioso.

L’art. 39, c. 11 D.L. 98/2011 introduce due nuove e rilevanti fasi del processo tributario denominate

  • Fase di reclamo
  • Fase di mediazione

Le suindicate fasi che in prima battuta potrebbero sembrare una opportunità per il contribuente, spesso si rivelano dei sistemi che inevitabilmente pongono l’Ufficio accertatore in una forte fase di vantaggio valutativo.

In capo al contribuente vige l’obbligo, nel caso le imposte accertate fossero inferiori ad €20.000,00, di depositare istanza di mediazione all’Ufficio Legale dell’Agenzia delle Entrate, obbligo che se non rispettato rende il successivo ricorso in commissione inammissibile.

Anomalo se vogliamo è la figura dell’arbitro che prende parte alla fase di mediazione, lo stesso viene difatti identificato dalla norma non in un soggetto esterno bensì nell’Ufficio Legale dell’Ente che ha in precedenza emesso l’avviso di accertamento.

Sono soggetti a mediazione tutti gli atti notificati successivamente alla data del 01/04/2012 e come sopra detto aventi valore imposte inferiore ad € 20.000,00.

Il contribuente dovrà procedere entro 60gg dalla notifica a depositare istanza di reclamo riportante oltre alla richiesta di sgravio totale o parziale una proposta di mediazione rideterminando la richiesta dell’Ufficio (Art. 17 bis, c.1 e 7, D.L. 546/92). La fase della mediazione risulta essere rilevante nell’intero processo tributario poiché con il deposito di tale istanza, il contribuente, nel caso la mediazione non andasse a buon fine si troverebbe a non poter stravolgere la difesa in sede di contenzioso, avendo inoltre l’obbligo di allegare la documentazione già fornita in sede di mediazione e non potendo inoltre stravolgere la linea difensiva.

Il mancato accordo dovuto ad una delle parti determinerà che lo stesso reclamo costituisca il ricorso notificato alla parte (Ag. Entrate), il contribuente dovrà pertanto rispettare il termine dei 30gg dal rigetto o dal rifiuto al fine di depositare copia del ricorso c/o la Commissione Tributaria Provinciale competente.

Contenuto dell’Istanza di reclamo/mediazione:

  • Dati della CTP di riferimento;
  • Dati del ricorrente;
  • Dati della controparte;
  • Riferimenti atto impugnato, anno e tipologia imposte;
  • Motivazioni a difesa della tesi del contribuente;
  • Proposta di mediazione riportante i valori;
  • In caso di nomina del difensore, dati dello stesso e PEC.
  • ITER:
  • Emissione accertamento in capo al contribuente (limite imposte € 20.000,00);
  • Termine di 60gg per depositare istanza di autotutela, istanza di accertamento con adesione. Il contribuente a seguito del deposito di tali istanze ha a disposizione ulteriori 90gg per il deposito della richiesta di mediazione;
  • Entro 30gg dal rigetto o rifiuto il contribuente deve provvedere con la costituzione in giudizio dinanzi alla CTP, ex art. 22 D.Lgs. 546/92.

Quanto sopra viene riportato dall’Agenzia Entrate nella circolare 9/E del 2012 che chiarisce sia i termini che le modalità operative.

Sulla scorta di quanto sopra detto è bene tenere presente la progressione del sistema sanzionatorio  nelle  varie  fasi.  Tale  sistema determina  a  volte,  nonostante  il contribuente ottenga una riduzione di imposta, non un vero vantaggio economico poiché potenzialmente le somme richieste potrebbero rimanere quasi invariate determinando esclusivamente uno spostamento dall’imposta alla voce sanzione.



Marco Casanica Ragioniere Commercialista in Rieti

Contatti: m.casanica@tin.it   segreteria@studiorosanocasanica.com

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