La tassazione dei redditi da risparmio e la prossima entrata in vigore dello scambio automatico dei dati fiscali impongono un attento esame delle norme che regolano la residenza fiscale per i cittadini italiani. La normativa assume oggi una importanza capitale.

Il fisco italiano applica il principio della tassazione dei redditi ovunque prodotti ( worldwide principle).

Ciò significa che per il soggetto residente fiscale italiano sono assoggettati ad imposizione in Italia i redditi ivi prodotti e quelli prodotti all’estero.

Per contro i soggetti non residenti vedranno tassare i soli redditi prodotti nel territorio dello stato.


I criteri di individuazione della residenza fiscale

Sono considerati residenti fiscali coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono alternativamente:

  • Iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
  • Hanno il domicilio nel territorio dello Stato
  • Hanno la residenza nel territorio dello Stato.

E’ sufficiente che si verifichi una delle condizioni perché il soggetto sia considerato residente fiscale. E’ da notare che l’iscrizione anagrafica è un requisito di natura formale che di solito non corrisponde affatto alla situazione reale. Ciò non di meno l’iscrizione nelle anagrafi comunali è un elemento che preclude ogni ulteriore accertamento ai fini dell’individuazione dello status di residente fiscale.


Trasferimento della residenza all’estero

Il trasferimento della residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi rende obbligatoria l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estro (AIRE).

Si sostiene che il soggetto che ha stabilito la propria dimora abituale all’estero senza aver provveduto, anche per una semplice dimenticanza, a cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente, è considerato fiscalmente residente in Italia per presunzione assoluta.

Il cittadino italiano che si cancella dall’anagrafe comunale della popolazione residente e si trasferisce in un paese a fiscalità privilegiata è considerato residente in Italia, salvo prova contraria.

Ma attenzione: il requisito di natura formale che preclude ogni ulteriore accertamento nel caso di iscrizione nell’Anagrafe dei residenti non trova applicazione per l’iscrizione all’AIRE.

Per escludere la sussistenza della residenza in Italia è necessario che il contribuente non abbia nello Stato né la residenza né il domicilio e se l’Amministrazione fiscale sostiene che la residenza all’estero è fittizia deve fornire la prova.

I Comuni vigilano sui trasferimenti della residenza all’estro ed entro sei mesi da ogni richiesta di iscrizione all’Aire confermano all’Agenzia delle Entrate l’effettività cessazione della residenza in Italia. Inoltre i Comuni devono vigilare, per i successivi tre anni, sulla continuità della cessazione della residenza in Italia.


Domicilio nel codice civile.

Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il concetto di “domicilio” attiene ad una situazione giuridica che non richiede la presenza fisica del soggetto ma la sua volontà di fissare in un determinato luogo la sede principale dei propri interessi. Come al solito la giurisprudenza fornisce una nozione ampliata del concetto regolato dalla legge. Secondo la costruzione giurisprudenziale la nozione “affari ed interessi” è ampliata a quella di “ centro degli interessi vitali”. Quindi il luogo col quale il soggetto ha un più stretto collegamento, sotto l’aspetto degli interessi personali e patrimoniali.

Prendendo spunto da una preteso orientamento della Corte di Giustizia si tende a dare una preminenza ai legami personali come la presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente a scuola, il luogo dell’esercizio delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali.

Nulla è tralasciato per attrarre il contribuente alla fiscalità italiana; sta di fatto che la Corte di Giustizia Europea ha valutato che la preminenza dei legami personali deve essere presa in considerazione quando non è possibile fissare sulla base di altri elementi la residenza del soggetto.


Residenza nel codice vivile.

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Si tratta di una situazione di fatto che poggia sulla presenza in un dato luogo e dall’intenzione di fissarvi stabilmente la propria dimora il che è desumibile dalle abitudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali. Secondo la Cassazione la residenza sussiste anche quando la persona si reca a lavorare o a svolgere altre attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.


Elemento temporale

Il codice civile prescinde dall’elemento temporale. Per contro la normativa fiscale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

L’Amministrazione finanziaria fornisce informazione ed istruzione sui giorni utili che devono essere compresi o esclusi ai fini della determinazione del maggior periodo di imposta che è di 183 o 184 giorni a seconda che l’anno sia bisestile o no.

Non sono note raccomandazioni per il trasferimento della residenza in corso d’anno come se il trasferimento della residenza avvenga alla mezzanotte del 31 dicembre di ogni anno.

A parte queste amenità la materia è regolata, ad esempio, dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con Svizzera e Germania.


Residenza fiscale secondo le convenzioni internazionali

I criteri nazionali, nel nostro caso Italia, per la determinazione della residenza fiscale non coincidono con quelli di altri paesi e si possono creare fenomeni di doppia residenza fiscale.

L’OCSE ha predisposto un modello di Convenzione contro le doppie imposizioni che è recepito, a volte con variazioni o limitazioni, in molte delle Convenzioni stipulate dall’Italia.

Il conflitto di competenza impositiva si verifica quando in base alla normativa interna di due Paesi, un soggetto risulta essere residente fiscale in entrambi oppure quando il reddito di provenienza estera di un contribuente residente fiscale in uno stato è tassato sia nello Stato di residenza che in quello di produzione del reddito.

Le convenzioni internazionali considerano che alla qualificazione della persona come residente fiscale in uno di questi paesi assoggetta ad imposta i redditi in modo integrale.

La determinazione della residenza fiscale di un soggetto non è sempre semplice e lineare viste le molteplici situazioni di fatto e di diritto che debbono essere affrontate.

L’OCSE ha elaborato alcune regole che risolvono la stragrande maggioranza dei casi di possibile contrasto fra le regole di tassazione dei due paesi contraenti della Convenzione.

Il soggetto è considerato residente nello Stato in cui possiede un’abitazione permanente; se ha un’abitazione in entrambi gli Stati è considerato residente nello Stato in cui risiede il centro degli interessi vitali; se non è possibile individuare il centro degli interessi vitali o egli non possieda un’abitazione permanente il soggetto è considerato residente nello Stato in cui soggiorna abitualmente ed ove soggiorni abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorni in alcuno di essi il soggetto è considerato residente nello Stato di cui ha la nazionalità.

L’OCSE non ha fornito suggerimenti per le ricorrenti ipotesi di doppia nazionalità.


Trasferimento della residenza in un paradiso fiscale

Nel caso di trasferimento in un Paese considerato paradiso fiscale il cittadino che si è trasferito deve dimostrare l’effettività del proprio trasferimento.

In altre parole in questo caso l’Amministrazione fiscale italiana non riconosce validità alle risultanze delle anagrafi della popolazione non residente all’estero mentre la semplice iscrizione nell’anagrafe di un qualunque Comune italiano è sufficiente a determinare la residenza fiscale in Italia.

Occorre notare che l’inversione dell’onere della prova trova applicazione anche nel caso in cui il trasferimento in un paradiso fiscale avvenga transitando anagraficamente (sic) per uno Stato terzo non considerato paradiso fiscale.


Qualche esempio di contrasto tra le legislazioni europee.

In Francia la tassazione avviene per nucleo familiare (foyer) e vige lo splitting, cioè il reddito complessivo è suddiviso in quote a seconda del numero dei componenti della famiglia.

E’ di tutta evidenza che il risparmio rispetto al sistema italiano è notevole.

Il soggetto è considerato residente fiscale francese se:

-la famiglia (congiunto, convivente PACS o figli) vive in Francia anche se il soggetto per ragioni di lavoro soggiorna in altri paesi per la maggior parte dell’anno

– il soggetto esercita in Francia un’attività professionale, commerciale o industriale sia come salariato o meno

– il soggetto ha in Francia il centro degli interessi economici.

– se la famiglia detiene investimenti, ha fissato la sede di alcuni affari o la sede di una o più attività professionali ed in ogni caso se ivi è prodotta la maggior parte del reddito.

La situazione è molto più complessa per il Regno Unito.

A livello più semplice, il “Test A” determinerà in modo conclusivo la non-residenza fiscale nel Regno Unito.

Una persona fisica sarà non-residente nel Regno Unito se:

– non essendo stato residente nei precedenti tre anni, visita il Regno Unito solo per 45 giorni nell`anno fiscale (che nel Regno Unito va dal 5 aprile al 6 aprile successivo),

– oppure, pur essendo stato residente nel Regno Unito negli anni precedenti, visita questo paese per non più di 10 giorni in un anno,

– oppure, essendo stato precedentemente residente nel Regno Unito, lascia il paese per motivi di lavoro o per attività professionale all`estero, e non ritorna per più di 90 giorni in un anno, di cui un massimo di 20 giorni possono essere spesi lavorando in Gran Bretagna.

Ai fini della nuova legislazione, i giorni di permanenza saranno computati considerando il numero dei pernottamenti nel Regno Unito. In pratica il numero delle mezzanotti che si trascorreranno in questo paese.

Se non si riesce a determinare con certezza la non-residenza con questo criterio, subentra il “Test B”, che accerta in modo definitivo la residenza fiscale nel Regno Unito. A questo proposito, una persona sarà sicuramente residente nel Regno Unito se:

– è presente / pernotta per più di 183 giorni / notti, in un anno fiscale

– oppure ha un abitazione / casa a disposizione nel Regno Unito, anche senza esserne il proprietario (con alcune esclusioni),

– oppure lavora / svolge attività professionale a tempo pieno nel paese.

Se nemmeno in questo modo è possibile accertare con sicurezza lo status fiscale della persona fisica, subentra il terzo ed ultimo criterio, il “Test C”, che è il più complesso, articolato e si applica alle fattispecie più incerte.

Il “Test C” si basa su cinque fattori di connessione con il Regno Unito, fiscalmente rilevanti, che sono;

– la residenza di un coniuge o figli minori nel Regno Unito

– la disponibilità di un’abitazione per proprio uso in questo paese

– lo svolgimento di un lavoro / attività professionale effettivi per più di 40 giorni all`anno, attività che comporta un impegno giornaliero di più di 3 ore

– la permanenza / pernottamento in Gran Bretagna per più di 90 giorni nei due precedenti anni fiscali

– la permanenza / pernottamento del contribuente nel Regno Unito per un periodo superiore alle permanenze / pernottamenti dello stesso in altri paesi nell`anno fiscale considerato.

Il “Test C” si applica in modo diverso a coloro che “arrivano” (“Arrivers”) , da quello che si applica per coloro che “lasciano” (“Leavers ”) il Regno Unito.

Per coloro che arrivano (“Arrivers”) si considereranno i giorni di presenza / pernottamenti nel Regno Unito, come segue:

– meno di 10 giorni in un anno – saranno sempre non residenti

– fra 10 e 44 giorni – saranno fiscalmente residenti solo se ricorrono almeno quattro dei suddetti criteri di collegamento

– fra 45 ed 89 giorni – scatterà la residenza fiscale solo se ricorrono almeno due dei criteri di collegamento

– fra i 120 ed i 182 giorni – basterà che ricorra anche uno solo dei criteri di collegamento,

– più di 183 giorni -saranno tutti, indiscriminatamente fiscalmente residenti.

La verifica dei test può essere fatta on line sull’apposito sito governativo.


Residenza e Cittadinanza by investment

Non è da trascurare la possibilità di acquisire la residenza fiscale ed eventualmente la cittadinanza di uno Stato sulla base di investimenti e donazione che vengono effettuate dal soggetto per se e per la sua famiglia.

Il costo varia da qualche centinaia di euro per alcuni paesi fiscali sino a 10 milioni di sterline per il Regno Unito.

St. Kitts and Nevis è lo stato che per primo ha istituito il sistema della Cittadinanza by Investment; attualmente è prevista una donazione che varia da 200 mila a 400 mila dollari oppure un investimento nel settore immobiliare.

A parte i paradisi fiscali, il programma, opportunamente integrato, è in essere, tra l’altro, in Portogallo, Malta, Cipro, Bulgaria, Svizzera, Lettonia e Regno Unito.

La scelta è ampia si va dai paradisi fiscali agli Stati dell’Unione Europea.


Guido Ascheri

Ragioniere commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk  


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