Uno dei grossi limiti che ha indubbiamente penalizzato la diffusione dello strumento del Trust in Italia è stato il diverso orientamento in merito alla tassazione che fino ad ora hanno avuto l’Agenzia delle Entrate e la Cassazione.

Per l’Agenzia gli atti istitutivi del Trust sono stati considerati passibili di tassazione “in entrata” ovvero al momento della dotazione dei beni mentre le sentenze (oltre cento) degli ultimi anni degli Ermellini sono state di segno opposto, nel senso che a parere dei giudici la costituzione del vincolo di destinazione dei beni gestiti nel trust non determina alcuno stabile arricchimento dei beneficiari per cui si rende non applicabile l’imposta di donazione.

Tale divergenza di opinioni ha determinato la conseguenza che i notai maggiormente aderenti alle tesi della Cassazione tuttavia chiedessero ai clienti di lasciar loro gli assegni a copertura degli importi delle imposte da versare all’Agenzia qualora gli fossero stati loro chiesti.

Con la bozza di Circolare 11 agosto 2021 in scadenza il 30 settembre L’Agenzia delle Entrate si allinea (finalmente) all’orientamento della Cassazione.

Pertanto in ogni tipologia di Trust l’imposta proporzionale di donazione non andrà anticipata all’atto di istituzione e/o dotazione del trust ma solo nel momento finale di attribuzione del bene ai beneficiari.

Nello specifico:

  • Per gli atti istitutivi, laddove redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata , si applicherà l’imposta di registro fissa 200,00 € (art.11 Tariffa, parte prima, DPR 131/1986);
  • Per gli atti di dotazione si applicherà l’imposta di registro in misura fissa;
  • Per i trasferimenti dei beni ai beneficiari i relativi atti realizzano il presupposto impositivo dell’effettivo stabile arricchimento e quindi andranno assoggettati all’imposta di successone e donazione;
  • Altre operazioni compiute nella vita del Trust saranno oggetto di autonoma imposizione secondo la loro specifica natura;
  • Le formalità e le volture catastali liquidate sugli atti di dotazione, analogamente, non determinandosi effetti traslativi al momento di costituzione del trust, andranno calcolate in misura fissa (così anche per gli atti di sostituzione del Trustee).

Questa apertura lascia ovviamente spazi di incertezza verso tutti gli atti di trust già realizzati e dove le imposte risultano quindi già versate dai contribuenti. Come bisognerà considerarle? Come si potranno recuperare?

In attesa di questi chiarimenti dovuti appare evidente come tale allineamento concorrerà fortemente allo sviluppo e diffusione dell’Istituto.


Cesare Iannotti

Consulente Patrimoniale



.