Le diverse forme di credito documentario sono:

  • Credito irrevocabile: dove l’impegno assunto dalla banca emittente è alla scadenza del credito, per cui non può essere né modificato né annullato senza preventivo consenso di tutte le parti interessate
  • Credito non confermato: alla banca avvisante è richiesto di notificare al beneficiario l’impegno della banca emittente, senza alcuna garanzia né responsabilità da parte propria.
  • Credito confermato: la conferma è impegno inderogabile della banca confermate; tale impegno si aggiunge a quello della banca emittente e obbliga in maniera irrevocabile la banca confermante ad effettuare al beneficiario la prestazione prevista dal credito, sempre a condizione che siano presentati i documenti richiesti e siano rispettate le condizioni del credito. In merito alla conferma occorre precisare che la richiesta di confermare un credito non obbliga la banca intermediaria a farlo. Essa deciderà se impegnarsi o meno dopo valutazioni in merito a:
  1. solvibilità banca emittente;
  2. affidabilità banca emittente;
  3. rischio paese.

Le parti interessate all’operazione sono:

  • L’ordinante (applicant) è l’acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà istruzioni alla propria banca circa l’emissione del credito documentario;
  • la banca emittente (issuing bank) è la banca che, su incarico dell’ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l’accettazione o la negoziazione;
  • la banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene appoggiata l’apertura del credito documentario e che, a sua volta, avvisa il beneficiario dell’emissione del credito, allegando copia dello stesso;
  • la banca designata (nominated bank) è la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione secondo le modalità indicate dalla banca emittente. Di solito è la stessa banca avvisante,
  • la banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione;
  • il beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato, i documenti richiesti dal credito;
  • la banca rimborsante (reimbursement bank) è la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione;
  • la banca trasferente (trasferring bank) è la banca designata o una banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che, su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, emesso in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso a favore di uno o più secondi beneficiari.


Dott.ssa Cristina Rigato

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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