Il Governo Italiano con il DL 179/2002 e con i successivi interventi legislativi di cui l’ultimo il DL 3/2015 (conosciuto come Investment Compact) ha definito la fattispecie di “Start Up Innovativa”. La volontà è quella di incentivare e di sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico. Lo sviluppo di tali imprese, nelle intenzioni del Governo, deve servire da volano alla crescita e allo sviluppo del paese e pone le sue basi sulle eccezionali capacità tecnologiche ed innovative che caratterizzano tanti giovani imprenditori che escono dalle università italiane e dagli incubatori di imprese sparsi su tutto il territorio nazionale.

Il particolare regime di favore, che ha una durata di 5 anni dalla costituzione, si rivolge alle società di capitali e cooperative italiane e alle società di diritto europeo che hanno sede in Italia. Le società devono avere per oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico.

Le Start Up Innovative devono possedere particolari caratteristiche dimensionali, di ammontare di spese in ricerca e sviluppo e di qualifiche professionali delle risorse umane impiegate . Tali caratteristiche sono verificate con cadenza semestrale.

Le Start Up Innovative vengono iscritte in una speciale sezione del Registro delle Imprese. Al 25 marzo 2015 le Start Up Innovative iscritte in Italia erano 3.578. E’ previsto l’esonero dal pagamento dell’ imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale.

Molte sono le agevolazioni previste dalla norma.

Fra le altre la Deroga all’art 2447 e 2482ter CC. – Riduzione e aumento del capitale sociale al minimo legale per perdite rinviato alla chiusura dell’esercizio successivo.

Di grande importanza è la possibilità di offerta al pubblico delle quote sociali con l’opportunità quindi di accedere alla particolare forma di finanziamento diffuso nota come crowdfunding.

In materia del lavoro le Start Up Innovative possono accedere in via prioritaria al Credito di imposta Art. 24 DL 83/12. Le agevolazioni riguardano i contratti di apprendistato, le SUI possono presentare una istanza in forma semplificata senza obbligo di certificazione della documentazione da parte di Revisori Legali.

Altri strumenti finanziari partecipativi sono fissati dall’Art 27 C.2 che prevede la non rilevanza ai fini fiscali e contributivi per la parte di reddito da lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari agli amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi e anche professionisti.

Inoltre l’Art. 29 prevede un particolare regime fiscale di favore per gli investimenti effettuati sia da persone fisiche che giuridiche. Tali agevolazioni possono essere distinte fra soggetti IRPEF per i quali e prevista una detrazione di imposta pari al 19% di un investimento massimo di 500.000 annui, e i soggetti IRES per i quali la deduzione è del 20 % con un massimale di investimento pari ad € 1.800.000,00 annui, con una deduzione massima di € 360.000 e con una risparmio IRES massimo di € 99.000.


Massimo Bianchi

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pisa

m.bianchi@mb-consulenze.com


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