Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (ancora in corso di approvazione) sembra ridursi la convenienza fiscale per le polizze vita. Solamente la (piccola) parte versata per il rischio morte sarà esclusa da imposizione diretta: con la conseguenza che il beneficiario della polizza dovrà versare le imposte sul risultato reddituale non collegato al rischio demografico.

Le polizze vita, in passato, sono state spesso utilizzate dai contribuenti proprietari di grandi patrimoni finanziari per pianificare la tassazione nei passaggi generazionali, in quanto consentivano di ridurre sensibilmente l’imposta di successione.

A norma di legge [1] i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono qualificati redditi di capitale; su tali redditi l’impresa di assicurazione deve applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari

1) al 12,50% fino al 31.12.2011;

2) al 20% secondo l’art 2, comma 6, del D.L. 138/2011 dal 1.1.2012 al 30.06.2014;

3) al 26% secondo gli artt. 3 e 4 del D.L. 66/2014 conv. con legge 89/2014 dal 1.7.0214.

L’importo soggetto a tassazione (definito anche come base imponibile) è pari alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati, secondo quanto previsto dalla legge [2].

La tassazione sopradetta non viene applicata sull’intero importo ricevuto a scadenza o in caso di riscatto, ma solo sulla cosiddetta plusvalenza tra quanto pagato all’assicurazione e l’ammontare delle somme ricevute. Ciò significa che se il rendimento è stato negativo nessuna imposizione sarà applicata. Nel caso di riscatti parziali è prevista, attraverso un calcolo proporzionale, comunque la tassazione dell’eventuale plusvalenza, limitatamente alla quota parte di capitale riscattato.

 

Esempio di tassazione in caso di riscatto parziale

Versamento / Investimento iniziale 1,00 milioni;

Valore dell’investimento dopo 5 anni 1,50 milioni di cui 0,50 milioni rendimento maturato

Richiesta di riscatto di 0,80 milioni (parziale);

Calcolo del rapporto tra somma riscattata 0,80 e valore investimenti 1,50 = 0.80/1.50 = 53,33%

Capitale esente da tassazione 1,00 x 53,33% = 0,53;

Importo riscattato 0,80;

Somma da tassare ovvero plusvalenza (0,80 – 0,53) = 0,27.

È opportuno infine precisare che non tutti i proventi realizzati sono tassati, di fatto, con l’aliquota attuale del 26% (o prima del 1.7.2014 del 20%) a titolo di imposta sostitutiva.

In particolare, la ritenuta fiscale, determinata annualmente in base alla composizione degli investimenti sottostanti a ciascuna singola polizza registrati nell’ultimo anno, si applica sui proventi realizzati (cosiddetto “imponibile fiscale”) a seconda della ripartizione dell’investimento:

1) per le obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché in obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list” i proventi sono fiscalmente rilevanti nella misura del 48,08%, che corrisponde ad un’aliquota di fatto del 12,48% (=26% x 48,08%).

2) solo per le altre tipologie di investimenti la parte fiscalmente rilevante è pari al 100%, per cui trova applicazione il 26%.

In altri termini, la ritenuta fiscale può essere determinata applicando all’intero importo dei proventi realizzati un’imposta sostitutiva equivalente (la cosiddetta aliquota fiscale “sintetica”) calcolata ponderando l’imposta del 12,50% per la quota parte di investimento del fondo interno assicurativo/prodotto in titoli di cui alla prima tipologia, e l’imposta del 26% per la restante parte degli investimenti del fondo interno assicurativo in titoli di cui alla seconda tipologia.

Da ciò deriva che l’effettiva tassazione di ogni singola polizza sarà influenzata dalla tipologia e scelta di investimento effettuata, a seconda della rilevanza o meno dei titoli pubblici o assimilati presenti nel prodotto rispetto agli investimenti azionati, generalmente più rischiosi ma più remunerativi.

Generalmente nelle polizze che privilegiano investimenti azionari la parte sottoposta a tassazione con il 26% sarà maggiore rispetto alle polizze che privilegiano investimenti obbligazionari, tra cui i titoli di Stato, ove è prevista la tassazione del 12,50%.

Per ogni dettaglio tecnico sulle modalità specifiche di tassazione, sebbene particolarmente complesse, si rinvia al testo recentemente diramato dall’Agenzia delle Entrate [3], anche in relazione all’applicazione delle norme transitorie per i diversi periodi di tassazione. Un recente decreto [4] prevede, infatti, un regime transitorio sui redditi maturati al 30 giugno 2014, al fine di regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova aliquota, in base al quale la Compagnia – automaticamente e senza alcuna facoltà di deroga per l’investitore – provvede in sede di riscatto/scadenza della polizza, ad applicare:

1) l’aliquota del 12,50% sui redditi maturati sino al 31 dicembre 2011;

2) l’aliquota del 20% sui redditi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;

3) mentre, sulla porzione di reddito maturata a partire dal 1° luglio 2014 verrà applicata l’aliquota del 26%.

 

Tassazione in caso di evento morte

Se la polizza viene riscattata a seguito della morte del contraente i guadagni maturati negli anni non vengono tassati e il beneficiario (o i beneficiari) incassano il lordo che risulta così esentasse e non soggetto ad alcuna imposizione fiscale (di fatto si tratta di una completa esenzione dalle tasse di successione).

In caso di decesso del contraente, infatti, nonostante il ripristino dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’importo della prestazione pagata non concorre a formare l’attivo ereditario a norma di legge [5] e pertanto non è assoggettabile ad imposta di successione. Inoltre i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Esistono, tuttavia, disposizioni normative nella recente legge di stabilità in corso di approvazione, che prevedono delle modifiche delle attuali agevolazioni fiscali. Con le disposizioni contenute nella legge di stabilità, non ancora definitivamente approvata viene prevista la revoca del regime di esenzione per le plusvalenze derivanti dalla parte finanziaria dell’investimento in polizze vita, che pertanto saranno tassate con l’aliquota dell’imposta sostituiva del 26%, anche in caso di morte, ma solo con riferimento alle plusvalenze percepite dagli eredi. Resta invece l’esonero di quanto percepito a titolo di capitale ai fini dell’imposta di successione.


Imposta di bollo

Per i prodotti assicurativi come le polizze unit linked la legge [6] ha esteso, a decorrere dal 1.1.2012, l’applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto.

Per il 2012 l’imposta è pari allo 0,10% in misura proporzionale su base annua, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro.

Dal 2013 è pari 0,15%, senza alcun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 4.500 euro).

Dal 2014 l’imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e senza alcun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro).

 

[1] Art. 44, comma 1, lett. g-quater del TUIR (D.P.R. 917/1986).

[2] Art. 45, del TUIR (D.P.R. 917/1986).

[3] Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014.

[4] D.L. 66/2014.

[5] Art. 12 lettera c) del D.Lgs 346 /1990.

[6] Art. 19 del D.L. 201/2011.

 

Paolo Florio

Dottore Commercialista e Avvocato (pflorio@tiscali.it)

Articolo ripreso dal portale: www.laleggepertutti.it

Pagina originale: http://business.laleggepertutti.it/4628_minore-convenienza-fiscale-per-polizze-vita-unit-linked


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