Le “reti di imprese” rappresentano uno strumento elastico e snello per poter creare “nuovo business” rafforzando rapporti stabili di organizzazione fra imprese che possono decidere di mantenere distinta la propria autonomia giuridica realizzando così valore per l’azienda stessa.

Il contratto di “Rete di impresa” può essere considerato un valido strumento per permettere, appunto, alle piccole e medie imprese di raggiungere una massa critica per competere a livello globale.

Si tratta di un fenomeno in grande espansione che permette di beneficiare di numerosi vantaggi che verranno analizzati nel presente intervento.

I numeri del si commentano da soli: al 3 novembre 2015 INFOCAMERE ha registrato 2.475 contratti di rete (il dato al 3 agosto era di 2.304 ) di cui 332 con soggettività giuridica, presenti in tutte le regioni di Italia, che coinvolgono 12.419 imprese. Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione, sono:

  • ABRUZZO 661
  • BASILICATA 158
  • CALABRIA 322
  • CAMPANIA 622
  • EMILIA-ROMAGNA 1.278
  • FRIULI-VENEZIA GIULIA 413
  • LAZIO 1.050
  • LIGURIA 394
  • LOMBARDIA 2.339
  • MARCHE 430
  • MOLISE 38
  • PIEMONTE 584
  • PUGLIA 740
  • SARDEGNA 369
  • SICILIA 254
  • TOSCANA 1.205
  • TRENTINO-ALTO ADIGE 203
  • UMBRIA 277
  • VALLE D’AOSTA 16
  • VENETO 1.066

Va da subito rimarcato che molti sono i vantaggi per cui scegliere di costituire una rete di imprese:

  • miglioramento del rating bancario per i soggetti retisti,
  • possibilità di incrementare la produttività e la competitività,
  • di condividere conoscenze e competenze,
  • di sviluppare maggiore potenzialità innovativa,
  • di conquistare nuovi mercati e internazionalizzarsi,
  • di accedere alla possibilità del distacco e della codatorialità dei dipendenti ingaggiati con le regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
Definizione di Rete

Giuridicamente si ricorda che “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (DL.5/2009 art. 3, c 4-ter).

Dal punto di vista giuridico, quindi, il contratto di rete è caratterizzato da una comunione di scopo tra una molteplicità di contraenti come forma di aggregazione con il fine ultimo di ottimizzare le risorse al fine di realizzare strumenti strategici al fine di competere su qualità ed innovazione. L’introduzione del contratto di rete nasce dall’esigenza di stare al passo con un mercato globale.

Le diverse tipologie di forme giuridiche consentite:

L’attuale contesto normativo offre agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese (ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009), l’alternativa fra due diverse forme giuridiche: l’adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese (cosiddetta “rete-contratto”) oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “rete-soggetto”).

Precisamente, va sottolineato che la disciplina civilistica del contratto di “rete di imprese” ha subito rilevanti modifiche che hanno contribuito a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall’articolo 3, commi 4-ter e 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), arrivando alla possibilità di creare un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.

Le modifiche normative consentono oggi di configurare la “rete di imprese” non più soltanto come un “semplice contratto” tra imprese ma piuttosto quale “organizzazione”, dotata di autonoma soggettività giuridica.

La rete-contratto

L’adesione alla “rete contratto” non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.

Effetti giuridici

L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.

Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.

Nella rete priva di soggettività giuridica, infatti, il fondo comune – se esistente – costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza; conseguentemente, gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso – che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti – produce effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.

La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell’organo comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti.

La rete-soggetto

Come accennato in premessa vi è la possibilità, per la rete dotata di fondo patrimoniale comune, di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

Per effetto dell’iscrizione la rete di imprese diviene un nuovo soggetto di diritto) ed, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.

La rete-soggetto, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili; in pratica la rete diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette.

L’acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti: ai fini del prelievo fiscale, infatti, la rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto d’imposta.


Luca Santi

Dottore Commercialista in Verona

luca.santi@studiosanti.co.uk

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