Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile Fallimentare, ha in data 22 maggio 2014 emesso un decreto con cui autorizzava un concordato preventivo. La peculiarità di questa decisione che ormai consolida una prassi esistente in vari tribunali è che il trust in tale operazione permette di dare quel valore aggiunto che non può esser apportato da alcun altro strumento giuridico. La vicenda è la seguente.

La Alfa s.r.l., con ricorso ex art. 161 L.F. depositato in data 13.11.2013, ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, deducendo lo stato di crisi dell’impresa e proponendo un piano espressamente qualificato dalla pro­ponente come avente natura liquidatoria e da realizzarsi nel termine di 48 mesi dalla data di omologazione, piano che prevede;la cessione, anche come compendio unitario, di tutti gli assets immobiliari e mobi­liari a terzi;

  • l’incasso dei crediti commerciali e dei crediti derivanti dall’affitto di azienda;
  • la compensazione dei crediti e debiti tributari;
  • il conferimento di finanza esterna derivante dalla vendita nel libero mercato di unità immobiliari, del valore netto stimato in 796.650,00 circa, di proprietà dei soci

Tali immobili in relazione ai quali è prevista la costituzione di un Trust di scopo a beneficio dei creditori chirografari della proponente, ma con destinazione del 50% del ricavato della liquidazione, in prima battuta, a garanzia del regolare adempi­mento delle obbligazioni assunte dalla newco. in forza del contratto di affitto di azienda stipulato con la società Alfa s.r.l. A fronte di tale attivo, stimato in complessivi euro 12.589.808,00, la società ha previsto il pagamento integrale delle spese prededucibili (quantificate in euro 1.161.382,00), dei credito­ri privilegiati con privilegio mobiliare generale (dipendenti, professionisti, agenti, debiti previdenziali privilegiati ex art. 2753 c.c., fornitori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c.), dei creditori erariali esclusi dalla transazione fiscale (debiti tributari locali privilegiati ex art. 2752 c.c.) e del creditore privilegiato con privilegio speciale immobiliare (Banca Na­zionale del Lavoro), nonché la suddivisione dei restanti creditori nelle seguenti cinque classi:

  • classe 1: creditori erariali con transazione fiscale: pagamento nella misura prevista dalla proposta di transazione fiscale allegata al ricorso;
  • classe 2: creditori esclusi da transazione fiscale (enti locali, previdenziali e conces­sionari alla riscossione) pagamento nella misura del 6%;
  • classe 3: creditori chirografari ah origine (istituti bancari): pagamento nella misura del 24%;
  • classe 4: creditori chirografari (fornitori, Assindustria e clienti): pagamento nella misura del 17%;
  • classe 5: creditori chirografari (agenti) pagamento della misura del 17%.

La Alfa s.r.l. ha sottoscritto contratto di affitto di azienda stipulato in da­ta 31.10.2013 con la società di nuova costituzione, contratto di durata triennale, prorogabile di ulteriori tre anni, concluso dalla proponente proprio in funzione del piano concordatario e della conservazione del valore dell’avviamento commerciale dell’impresa e dei relativi assets, nonché della salvaguardia dei livelli occupazionali. Detto contratto prevede un canone pari ad C 120.000,00 per il primo anno ed al 2% del fatturato dal secondo anno in poi, con un minimo garantito di C 120.000,00 annui oltre IVA, nonché, per l’ipotesi in cui nessuno acquisti l’intero compen­dio aziendale, un obbligo irrevocabile di acquisto dei marchi in capo all’affittuaria per il corrispettivo di E 450.000,00 (a fronte di un valore stimato pari ad E 268.000,00).

II Tribunale, chiamato a pronunciarsi in ordine alla ammissibilità della proposta, ha verificato la sussistenza dei. requisiti previsti dalla legge, ovvero 1) la qualità di imprenditore commerciale del soggetto proponen­te; 2) la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa; 3) la presentazione di un piano for­mulato ai sensi dell’art. 160 L.F.; 4) la completezza della documentazione a corredo del piano medesimo, di cui, all’art. 161, commi Il e III, LR; 5) la correttezza dei criteri di for­mazione delle diverse classi.

Tale Decreto quindi come avviene pacificamente, quando il trust è impiegato per scopi meritevoli di tutela da parte del nostro ordinamento, si disinteressa del trust, considerandolo oramai come strumento acquisito tra l’armamentario dell’operatore giuridico, e nulla quaestio sulla sua legittimità ma anzi lo considera fondamentale come supporto di un operazione che nel suo complesso tutela in modo assoluto una vasta platea di soggetti che vanno dai creditori ai lavoratori.

E di ciò dobbiamo ringraziare i professionisti italiani che hanno saputo impiegare il trust nella sua massima applicazione di protezione e tutela di interessi, ma anche grazie ai nostri Giudici che lo considerano ormai uno strumento affidabile e utile per risolvere situazioni altrimenti non efficacemente risolvibili.


Giuseppe Lepore

Ragioniere Commercialista in Savona


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