Accertamento con adesione … ma con chi?
Posted by Alessandro Basteri on November 18 at 12:00 AM
Stiamo ancora stropicciandoci gli occhi dopo aver letto la mirabile sentenza n. 19667 del 18/09/2014 con cui la Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente sancito l’immanenza, nel sistema ordinamentale nostrano, del diritto al contraddittorio endo-procedimentale garantito al soggetto avverso cui la Pubblica Amministrazione emette atti capaci di generare lesioni nei diritti del contribuente.
Lungo e tortuoso è stato il cammino giurisprudenziale che ha portato a questa statuizione di diritto che, finalmente, recepisce senza se e senza ma un orientamento che a livello comunitario è ormai scontato fin dalla famosa sentenza Sopropè (Corte di Giustizia Europea causa C-349/07) e comunque già contenuto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Orbene, di tale lungimiranza la Suprema Corte risulta completamente sfornita in riferimento all’argomento del presente scritto riguardante la recentissima sentenza n. 21991 del 17 ottobre 2014 in ordine alla obbligatorietà o semplice facoltà della risposta all’istanza di Accertamento con Adesione ex art. 6, comma 2 Dlgs 218/1997: tale comma prevede che il contribuente che sia stato notificatario di un Avviso di Accertamento o rettifica non preceduto da un invito a comparire (ex art. 5 dello stesso Dlgs 218/97) possa egli stesso formulare istanza di Accertamento con Adesione in via preliminare rispetto all’impugnazione dell’atto. In questo caso l’Ufficio destinatario dell’istanza, in base al comma 4 dello stesso art. 6 Dlgs 218/97, entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta istanza d’adesione “ … anche telefonicamente o telematicamente formula al contribuente l’invito a comparire.”; vale a dire che il contribuente il quale non abbia partecipato in alcun modo alla predisposizione, da parte dell’Ufficio, dell’Avviso di Accertamento può richiedere comunque un confronto con lo stesso ufficio in ordine alla riconsiderazione delle risultanze dello stesso. Viste le considerazioni svolte più sopra, e ormai sancite anche dalla Suprema Corte a sezioni unite, verrebbe da considerare ovvia l’attivazione immediata dell’Ufficio emittente l’atto al fine, quantomeno, dell’instaurazione di un contraddittorio, seppur postumo, circa la “cucitura” dell’atto impositivo alla reale situazione del soggetto a cui l’atto è diretto. Persino la stessa Agenzia delle Entrate, in propria prassi, ha valutato come dovuta, l’instaurazione di un confronto con il contribuente istante.
In questo scenario nel quale il Dlgs, al comma 4 dell’art. 6, prevede un’attivazione tempestiva (entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza), la stessa Agenzia ne prevede la necessità, la Suprema corte a sezioni unite “santifica” l’obbligo di un contraddittorio addirittura preventivo all’emissione dell’atto impositivo ed infine la legislazione comunitaria da tempo ne ha previsto la stessa obbligatorietà, purtroppo si incastona come un pezzo di carbone arso in un monile d’oro zecchino la sentenza della Cassazione n. 21991/2014 attraverso la quale viene, inopinatamente, confermato l’orientamento già espresso attraverso l’ordinanza n. 21760/2012, con la quale la Corte sancisce che l’Ufficio non ha nessun obbligo, ma solo la facoltà, di convocare il contribuente intestatario dell’atto impositivo il quale abbia istato per l’adesione.
Prescindiamo pure dalla lettura in chiara lingua italiana del comma 4, il quale comunque postula che l’Ufficio “… formula …” e non “ .. può formulare ..” l’invito argomentato; al di la della mera logica grammaticale, quindi, si consideri a confronto, il punto 15 della Sentenza citata in avvio della presente trattazione (Cassa. SS.UU. 19667/2014) nel quale si legge che :” … emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una ”decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella ‘ fase precontenziosa o endo-procedimentale”. Altri commenti a sostegno della obbligatorietà della convocazione ex comma 4, art. 6 Dlgs 218/97, ma anche dell’instaurazione di un confronto reale, potrebbero sembrare non necessari ma, evidentemente e purtroppo, non è così.
Vien da chiedersi: “… con chi ?”,: nel senso di chiedersi con chi il contribuente Avvisato può pensare di avviare una qualsiasi forma di contraddittorio e/o confronto se proprio dall’Ufficio preposto può anche non arrivare mai alcuna risposta ? La risposta risiede esclusivamente nel contenzioso ? Si ritiene sia sperabile di no ! Ma, ancora, che senso hanno i 90 giorni di sospensione dell’efficacia dell’Atto emesso se appena dopo il decorso dei primi 15 giorni dalla presentazione dell’istanza d’adesione si può ipotizzare che l’Ufficio neppure risponda ?
Al riguardo, e prendendo mestamente atto di tale non condivisibile orientamento, si può solo ipotizzare la cessazione dell’ondivagare della Suprema Corte quantomeno su profili essenziali del diritto nostrano così come riconosciuti a partire dall’ordinamento comunitario, giù giù fino ad arrivare alla funzione nomofilattica della stessa Suprema Corte mirabilmente interpretata con la sentenza n. 19667/2014: se il contraddittorio è necessario ed obbligatorio, allora lo è sempre !
Alessandro Basteri (alessandrobasteri@studioeuroteam.it)
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
.