Il 4 dicembre scorso, con 119 voti favorevoli, 61 contrari e 12 astenuti, il Senato ha finalmente approvato in via definitiva il disegno di legge sulla Voluntary Disclosure per il rientro dei capitali.

La legge consente a chi detiene irregolarmente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione con sconti su sanzioni e pene, introducendo anche nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio.

Secondo la Banca d’Italia al 30 settembre 2014 ammonterebbero a circa 300 miliardi di euro le somme nascoste al Fisco all’estero o in Italia e il Governo conta di mettere le mani su circa 15 miliardi di imoste recuperate.

Come abbiamo già visto in altri articoli, con riferimento alla prima stesura e a maggior ragione oggi, da un’analisi della legge, la convenienza all’autodenuncia va studiata caso per caso con un professionista, stante la non univoca appetibilità.

Ad esempio appare non conveniente nelle situazioni nelle quali sia possibile accedere al ravvedimento operoso: integrare o presentare tardivamente il quadro RW dal 1° gennaio 2015 consente di non dover produrre al momento nessuna documentazione, eventualmente richiesta in futuro a seguito di controllo dall’amministrazione finanziaria, laddove, invece con la Voluntary Disclosure tale produzione deve essere immediata. Importante è però considerare le conseguenze di carattere penale del non accesso allo strumento. Per quanto riguarda i costi complessivi, bisogna poi valutare le mille casistiche contingenti e le incognite legate all’approccio che verrà utilizzato dall’amministrazione finanziaria.

Entreremo nel merito delle valutazioni di convenienza dello strumento in una serie di articoli successivi. Intanto vediamo cosa è stato introdotto e definitivamente approvato dopo la ridda di ipotesi che hanno connotato i mesi e le settimane scores.

Si conferma che alla procedura non può accedere chi sia già sotto accertamento del Fisco. Rispetto alla versione della Voluntary Disclosure prevista inizialmente dal DL 4/2014, stralciata in sede di conversione, la nuova Legge ha introdotto alcune disposizioni ulteriormente favorevoli al contribuente per rendere più appetibile lo strumento, vista l’esigenza del Governo di fare cassa. È stato eliminato il raddoppio automatico dei termini di accertamento per i capitali occultati in un paradiso fiscale, se il contribuente si impegna a garantire una gestione futura dei capitali trasparente. È stato introdotto un ombrello penale per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifici.

Potranno accedere alla Voluntary non più solo i soggetti tenuti agli obblighi di monitoragio fiscale attraverso il modulo RW di Unico (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici), ma, attraverso una sorta di “Voluntary interna”, anche le società e tutti i contribuenti destinatari di obblighi dichiarativi nazionali. Ciò tornerà vantaggioso per le aziende che avrebbero ripercussioni dall’accesso alla Voluntary operata dai titolari effettivi, dai titolari effettivi ma non intestatari, dagli intestatari ma non titolari effettivi, da coloro i quali abbiano avuto titolo a operare mediante delega sulle attività estere, ovvero “altro” (ad esempio gli amminitratori o i soci nel caso di società.

La procedura resterà molto complessa, nonostante gli sforzi di semplificazione e di alleggerimento procedurale a carico della’amministrazione (l’intera procedura sarà svolta in via telematica), superando la modalità prevista precedentemente (consegna diretta o con raccomandata A/R dell’istanza indirizzata all’Ucifi). La nuova procedura, rispetto alle bozze pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate a febbraio 2014 prevede che il soggetto istante (il richiedente) sarà solo uno e non una pluralità di persone istanti, pur permanendo l’obbligo di dover indicare i soggetti collegati (cioè coloro che, unitamente al richiedente, abbiano collegamenti, come sopra visto, con le attività estere denunciate).

A carico del contribuente, piuttosto, resta la mole di informazioni e di calcoli richiesti per il calcolo analitico delle imposte evase. L’adempimento risulta pesante e reso ancor più difficile dal bisogno di reperire tutti i documenti presso intemediari esteri e per un periodo che si può estendere anche a 10 anni. Andranno infatti documentati tutti i capitali e la loro provenienza e andranno versate tutte le somme dovute (nessun “condono”) e le sanzioni in forma ridotta. Bisognerà fare molta attenzione alla documentazione perchè la produzione di dati falsi comporterà pene fino a 6 anni di reclusione. In compenso, è stata introdotta una forfetizzazione delle imposte dovute per i patrimoni di importo fino a 2 milioni di euro (per ogni periodo d’imposta l’aliquota è al 27%) e l’intero importo dovuto potrà essere pagato in unica soluzione o in tre rate mensili.

Vedremo successivamente le modalità con cui accedere e alcune riflessioni su come valutare la convenienza dello strumento.

 

Paolo Battaglia

Dottore Commercialista in Ragusa


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