Evidentemente, la Commissione Tributaria di Brindisi non è stata la sola a condannare sonoramente Equitalia per il suo comportamento “ostruzionistico” nei confronti del contribuente (leggi l’articolo di due giorni fa: “Equitalia, responsabilità aggravata se prima dell’esecuzione non controlla i ruoli”). È successo anche con il Tribunale di Locri, la cui sentenza [1] (inviataci dall’avv. Marco Trivieri) ha inflitto, nei confronti della società di riscossione, una sanzione di ben 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno e di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria.

Anche questa volta, il comportamento contestato a Equitalia è stato l’aver ignorato completamente le legittime richieste del contribuente, al quale era stata notificata una cartella esattoriale per tributi ormai prescritti. L’Agente per la riscossione aveva evitato di rispondere anche al ricorso in via di autotutela presentato dall’interessato, costringendolo così a pagare un avvocato e le tasse per avviare una causa in tribunale. Insomma, un comportamento, questo, che ha aggravato la posizione già difficile e turbata del contribuente.

Così il giudice, dopo aver rilevato la prescrizione del diritto di riscossione, ha bacchettato in modo severo Equitalia. Quest’ultima – scrive il magistrato nella sentenza – ha sempre l’obbligo di verificare le proprie pretese prima di notificarle ai destinatari: un compito assai agevole, visto che si tratta, nel caso della prescrizione, di controllare le date dei relativi crediti.

Quanto ciò non viene fatto con scrupolo, scatta per Equitalia la condanna per:

  • risarcimento del danno in favore del ricorrente che, evidentemente, ha subito un pregiudizio ulteriore rappresentato dalla necessità di agire in giudizio per tutelare i propri interessi minati dalla richiesta di pagamento illegittima;
  • lite temeraria la cui sanzione consiste nel pagamento delle spese di giudizio raddoppiate [2].

Contro Equitalia, e le sue esose pretese – peraltro spesso imprudenti – si può vincere. E queste sentenze ne sono una valida attestazione.

[1] Trib. Locri sent. n. 2318/2013.

[2] Ex. Artt. 91 e 96 cod. proc. civ.

 

Angelo Greco

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Contro Equitalia si può vincere: se la cartella non è dovuta, condanna per lite temeraria.

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