Emirati Arabi Uniti: il nuovo regolamento di esecuzione in materia di IVA
Posted by Admin Ascheri on December 7 at 12:00 AM
L’Autorità fiscale federale ha da poco emesso la tanto attesa decisione sul Regolamento di attuazione del Decreto Federale n. 8 del 2017 in materia di IVA (anche definito “the Regulations”). Tale regolamento ha fornito un orientamento su alcune delle previsioni contenute nel già menzionato Decreto Federale n. 8/2017 in materia di IVA (anche detto “the law”).
Requisiti di registrazione
Il Regolamento di esecuzione ha dato conferma di alcuni requisiti per la registrazione obbligatoria e volontaria. È importante evidenziare che le imprese devono registrarsi conformemente alle tempistiche indicate dall’Autorità fiscale federale. I contribuenti possono essere passibili di sanzioni se non si registrano secondo le suddette tempistiche. Le aziende il cui fatturato annuo supera i 150 milioni di Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) dovevano registrarsi entro il 31 Ottobre 2017, quelle il cui fatturato annuo è pari a 10 milioni di Dirham dovevano registrarsi entro il 30 novembre del 2017, mentre per tutte le altre aziende la deadline era il 4 dicembre 2017.
Esenzioni e zone franche
Il regolamento in questione fornisce ulteriori chiarimenti su quelle che sono le attività con IVA a tasso zero o esenti. In particolare, risultano particolarmente utili i chiarimenti in materia di “servizi finanziari”, tema fino ad ora oggetto di numerosi dibattiti. I servizi finanziari elencati nel Regolamento dovrebbero essere esenti laddove questi non vengono forniti in cambio di un prezzo, sconto, commissione o deduzione.
Tuttavia, va ancora definito il trattamento di ogni zona franca. L’articolo 51 del Regolamento fa riferimento a determinate “zone designate”, che vengono considerate come territori al di fuori dello Stato a condizione che le stesse siano geograficamente delimitate con misure di sicurezza e controlli doganali in atto per monitorare le entrate e le uscite delle persone e il movimento delle merci (fra le altre condizioni). I movimenti di merce tra le varie “zone designate” non devono essere soggetti ad imposta. Tuttavia, il governo deve ancora emanare una decisione in materia, decisione con cui verranno elencate quelle “designated zones” che verranno considerate al di fuori dello Stato.
Conclusioni
È fondamentale che le imprese rivedano la loro posizione contrattuale in modo tale da valutare se i contratti da queste già conclusi includano o meno l’IVA. Qualsiasi contratto stipulato da questo momento in avanti dovrà prevedere delle disposizioni in materia di IVA. Le norme transitorie sono contenute nell’Art. 70 del Regolamento, che disciplina i requisiti in materia di conservazione dei dati per le imprese. La “due diligence” relativa ai conti e ai contratti commerciali della societa’ dovrà essere rigorosa, indipendentemente dal fatto che la stessa sia registrata ai fini dell’Iva o meno, al fine di evitare ogni responsabilità’.
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