Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca adottate negli altri Stati della UE
Posted by Ermenegildo Appiano on January 19 at 12:00 AM
Mediante il decreto legislativo 7 agosto 2015, n.137, l'Italia ha attuato quanto stabilito dall'Unione Europea nella "decisione-quadro" 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
A detta decisione dell'Unione viene quindi data applicazione sul nostro territorio, fermo restando che ci non deve risultare incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale italiano in tema di diritti fondamentali, nonch in tema di diritti di libert ÿ e di giusto processo (art.1 del citato decreto legislativo).
Scopo della "decisione-quadro" dell'Unione, adesso oggetto di attuazione, facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di confisca dei proventi di determinati reati, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio quelli adottati da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro.
Sulla base di un'apposita procedura (in cui coinvolto il Ministero della Giustizia nonch la Corte d'Appello competente per il luogo dove si trovano i beni da aggredire, che decide in camera di consiglio), il riconoscimento in Italia avviene quando necessario eseguire nel nostro paese le decisioni di confisca (queste ultime da intendersi come "un provvedimento emesso da un'autorit ÿ giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto") disposte dalle autorit ÿ giudiziarie degli altri Stati membri, a condizione che tale provvedimento concerna uno dei seguenti reati, per i quali - nello Stato ove viene emesso il provvedimento - prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, senza verifica della doppia incriminabilit ÿ (art.3, comma 1):
- associazione per delinquere;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunit ÿ europee;
- riciclaggio;
- falsificazione e contraffazione di monete;
- criminalit ÿ informatica;
- criminalit ÿ ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- sequestro di persona;
- razzismo e xenofobia;
- furti organizzati o con l'uso di armi;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- estorsione;
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- violenza sessuale;
- incendio;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di nave o aeromobile;
- sabotaggio
Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento delle decisioni di confisca consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana (art.3, comma 2). Tuttavia, "in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non pu essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione" (art. 6, comma 1, lettera c).
La richiesta di riconoscimento avviene sulla base di un "certificato", compilato dalle autorit ÿ dello Stato richiedente sulla base di un modello definito dalla citata "decisione-quadro", il quale viene trasmesso - tramite i ministeri competenti (in Italia quello della Giustizia) - a quelle dello Stato ove la misura va eseguita (art.2).
La confisca va a colpire il provento di detti reati, ravvisabile in ogni vantaggio economico derivante dalla loro commissione (art.1).
Una volta riconosciuto il provvedimento estero, la sua esecuzione in Italia avviene secondo le leggi del nostro paese.
Il riconoscimento in Italia pu s essere rifiutato, ma solo in ipotesi molto limitate, principalmente riconducibili alle seguenti circostanze (art.6):
- presenza di vizi formali nel "certificato" trasmesso dallo Stato emittente il provvedimento di confisca;
- violazione del principio di "ne bis in idem", sussistente se una decisione di confisca risulta essere gi ÿ stata emessa, in via definitiva, da uno degli Stati membri dell'Unione europea per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona;
- qualora dal "certificato" stesso emerga che "l'interessato non comparso personalmente e non stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si concluso con la decisione di confisca";
- "quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano";
- "quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato" (cosa foriera di verosimili paralizzanti conflitti di competenza tra autorit ÿ giudiziarie dei vari Stati, soprattutto nell'ipotesi di criminalit ÿ organizzata internazionale);
- quando la persona, nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca, gode di immunit ÿ riconosciute dallo Stato italiano, che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- mancanza di reciprocit ÿ nel riconoscimento delle decisioni di confisca tra lo Stato dell'autorit ÿ emittente il provvedimento e l'Italia;
- se il provvedimento di confisca viene emanato dalle autorit ÿ di uno Stato dell'Unione in relazione a fatti commessi fuori dal suo territorio, a meno che in tali circostanze non sia comunque applicabile gli art.7 e seguenti del codice penale italiano (il quale prevede che, in determinate ipotesi, l'autorit ÿ giudiziaria italiana possa perseguire chi commette reati all'estero).
Il decreto legislativo in esame introduce infine un'apposita procedura da seguire quando sia l'autorit ÿ giudiziaria italiana ad emettere un provvedimento di confisca, da eseguire sul territorio degli altri Stati membri, cui viene richiesto di procedere (artt. da 10 a 12).
Ermenegildo Mario Appiano Avvocato in Torino
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