I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:

  • presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF – ad eccezione dei casi di esonero – e versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per l’anno in corso);
  • se possiedono immobili, oltre all’IRPEF devono pagare l’ICI e, se l’immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani;
  • in caso di successione, per gli immobili e per i diritti immobiliari rimane l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.

Si intendono prodotti in Italia, salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:

  • attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa ecc.;
  • pensioni e assegni assimilati;
  • beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia.

Sono inoltre assoggettabili a tassazione anche altre tipologie di redditi (come, ad esempio, quelli delle società).

In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all’obbligo di dichiarazione) i redditi:

  • percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
  • percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
  • percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni diversi da quelli elencati o prodotti in altri Paesi, è necessario consultare le singole Convenzioni.

Si precisa che per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore residente all’estro presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
  • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Per quel che attiene le pensioni sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte a persone non residenti dallo Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.


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