I poteri ampi del Guardiano di un trust sono assimilabili a quelli dei soci accomandanti ex art. 2320 c.c.
Posted by Giuseppe Lepore on April 1 at 12:00 AM
Una interessante Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara ci permette di approfondire il tema della tassazione degli utili distribuiti da un trust e i requisiti che un atto deve avere secondo i Giudici di prime cure.
La vicenda nasce dall’esigenza da parte di tre fratelli che nella loro qualità di disponenti hanno istituito un trust il quale a sua volta deteneva una partecipazione di controllo di una spa
L’Agenzia delle Entrate, interpretando pro domo sua la Circolare 61/e del 2010 arrivava a prospettare una nozione di trust ai fini fiscali diversa da quella civilistica sulla base dei seguenti elementi:
a) coincidenza dei disponenti con i beneficiari;
b) mancanza dell’effetto segregativo;
c) non aderenza dell’atto con lo schema delineato dalla Convenzione dell’Aja del 1985 ratificata con la legge 364 del 1989;
d) poteri del Guardiano e dei disponenti molto ampi tali da assorbire la segregazione in capo al trustee;
Alla luce di quanto sopra l’Agenzia delle Entrate disconosceva la soggettività passiva del trust, la tassazione in capo al trustee e la tassazione per trasparenza in capo ai disponenti/beneficiari.
I beneficiari proponevano tempestivo ricorso confermando la liceità del loro operato.
La Sentenza, se ancora una volta non ce ne fosse bisogno, dimostra come il tasso di conoscenza dell’istituto da parte dei Giudici sia assolutamente di alto pregio e proprio grazie a costoro l’istituto è uscito dalle secche dell’ignoranza dalle quali i professionisti italiani hanno da anni cercato di portarlo fuori.
La sentenza però nondimeno non è esente da alcune imprecisioni lessicali “ disponente (trustor), il trust è un contratto….”, ma tutto ciò non inficia il lavoro nel suo complesso che rimane pregevole per aver ricondotto a sistema l’essenza del trust.
Poiché l’obiettivo di questo articolo è di dare l’interpretazione autentica, cercando di riportare a verità il pensiero del collegio giudicante, di quanto deciso, cerchiamo di ripercorrer la Sentenza integrandola con alcune mie riflessioni:
Infatti il Collegio giudicante ribadisce che un trust è un (contratto) un rapporto giuridico con cui un soggetto disponente trasferisce la proprietà di uno o piu beni a un trustee il quale dispone ed amministra i diritti reali acquisiti, secondo le indicazioni dell’atto, per uno scopo, per un beneficiario titolare di un diritto personale, cui potranno trasferirsi in piena proprietà i beni alla fine del trust.
Tale istituto, pensato con finalità di amministrazione e protezione del patrimonio familiare da vicende imprenditoriali e familiari, tutela dei minori e dei soggetti incapaci, in deroga alle restrizioni previste dalle disposizioni testamentarie che prevedono godimenti limitati dei beni, ovvero del patrimonio per finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia, distingue i trust trasparenti con beneficiari individuati i cui redditi vengono agli stessi imputati per trasparenza e trust opachi, senza beneficiari di reddito individuati i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo;
I beneficiari dei redditi sono tassati per trasparenza se oltre ad essere individuati sono titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte del reddito che viene loro imputata per trasparenza.
Alla luce di quanto sopra la Commissione ha rilevato che gli elementi di criticità sopra esposti non esistano in quanto la possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari è funzionale ad esigenze di flessibilità in ambito familiare e successorio onde tener conto dell’evoluzione degli eventi nel tempo e la stessa eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla miglior dottrina.
La possibile estinzione anticipata del trust non è libera e non è costituita statutariamente come un diritto.
Le manifestazioni di volontà dei disponenti non sono vincolanti per il trustee, che deve avere come unico obiettivo le finalità del trust.
L’ampiezza dei poteri del Guardiano può esser assimilato in ambito societario ai poteri dell’assemblea e del socio accomandante ex art. 2320 c.c. Ricordiamo infatti che il comma 2 così recita:
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
Il libro degli eventi non deve necessariamente riportare ogni accadimento ma solo quelli modificativi degli elementi indicati nell’atto posto che i fatti della gestione ordinaria e straordinaria trovano riscontro nel libro giornale del trust. Su questo aspetto il mio parere è che il libro degli eventi invece debba contenere tutte le informazioni di carattere extracontabile che non necessariamente involgono modifiche dell’atto per tracciare la memoria storica degli eventi del trust.
La revocabilità del trustee è giustificata dalla lunga durata del trust e dall’opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato;
Alla luce di tutto quanto sopra il collegio annullava l’avviso di accertamento ritenendo il trust dotato delle caratteristiche essenziali di legge: autonomia del trustee e segregazione patrimoniale, ma ha anche considerato l’atto immune dalle anomalie asserite dall’Ufficio che avrebbero comportato la inesistenza della soggettività fiscale del trust.
Giuseppe Lepore
Ragioniere Commercialista in Savona