Dal primo gennaio 2015 è entrato, di diritto, nel nostro codice penale, un nuovo illecito: il reato di autoriciclaggio, previsto appositamente da una legge speciale di fine anno.

In cosa deve consistere il comportamento punito?

Viene punito chi commette (o concorre con altri nel commettere) un delitto non colposo (quindi è sempre necessario il dolo), provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro (beni o altre utilità) proveniente dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se finora la fattispecie di riciclaggio riguardava solo una persona estranea al reato “fonte” che, consapevole della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiegava, occultava e così via, oggi invece viene colpito anche colui che ha commesso il delitto da cui derivano i proventi illeciti.

Si può dire, allora, che è molto facile cadere nel reato di autoriciclaggio: infatti, chi commette un reato tributario si preoccupa, immediatamente, di occultare i proventi economici (ossia il denaro) che gli derivano da tale comportamento.

Si pensi, ad esempio, al caso dell’amministratore di una società che organizza falsi corsi di formazione professionale. Il denaro incassato, oltre a non essere dichiarato ai fini fiscali, viene poi prelevato dai conti correnti della società da parte dello stesso amministratore, il quale attraverso dei finti pagamenti di debiti, se ne appropria. Il denaro viene poi versato su conti personali e reinvestito in una diversa società in Italia. L’imprenditore commette così, oltre all’illecito tributario, anche il delitto di autoriciclaggio poiché investe il denaro proveniente dalla truffa compiendo atti per ostacolare la provenienza delittuosa.

Il delitto si configura anche nel caso in cui le somme o i beni di provenienza illecita vengano destinate all’uso personale familiare: non è quindi necessario il reimpiego in altre attività produttive. Basterebbe quindi il semplice deposito in banca.

Secondo la Cassazione, infatti,scatta il reato di riciclaggio quando il contribuente versi sul proprio conto corrente bancario denaro di provenienza illecita: stante, infatti, la natura fungibile del denaro, per il solo fatto del deposito in banca esso viene automaticamente sostituito con altre somme (e, quindi, di fatto, “riciclato”). Questo perché, secondo la Suprema Corte, per integrare il reato non è richiesto l’impedimento della tracciabilità dei beni, ma è semplicemente sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Così il solo fatto che il contribuente commetta il reato di dichiarazione infedele o di dichiarazione fraudolenta, non dichiarando le somme incassate, e poi le depositi in banca, farà probabilmente scattare anche il secondo reato di autoriciclaggio.

La pena prevista dalla legge è la reclusione da due a otto anni e la multa da 5mila a 25mila euro. Si applica invece la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito a sua volta con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.


Angelo Greco

Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Cosenza (angelogreco@avvangelogreco.it)

Articolo ripreso dal portale: www.laleggepertutti.it

Pagina originale: http://business.laleggepertutti.it/4697_il-nuovo-reato-di-autoriciclaggio-in-cosa-consiste

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