1. Fondamenti del sistema fiscale Maltese

Le società costituite sul territorio di Malta sono tassate su tutto il reddito prodotto su base mondiale.

Le società registrate al di fuori del territorio maltese ma controllate e gestite da Malta sono trattate ai fini fiscali come imprese residenti in territorio maltese, e come tali sono soggetti ad imposte sul:

  • reddito imponibile generato da attività svolte sul territorio di Malta;
  • reddito imponibile generato al di fuori di Malta nella misura in cui esso è rimpatriato nel territorio maltese;
  • plusvalenze imponibili realizzate a Malta.

Le plusvalenze realizzate al di fuori di Malta non sono passibili di tassazione, anche se rimesse nel territorio maltese.


2.   Il Sistema di Imputazione completo

Le imprese sono tassate a Malta secondo l’aliquota fissa del 35%. Tuttavia, in Malta è in vigore un sistema di imputazione completo e, di conseguenza, per i dividendi distribuiti da una società maltese generalmente l’azionista destinatario (residente e non residente) gode di un credito d’imposta pari all’importo pagato dalla società maltese sui profitti fonte dei dividendi.

Inoltre, l’aliquota del 35% è in generale ridotta in modo sostanziale con l’applicazione del sistema maltese di rimborso dei crediti d’imposta .


3.   Contabilità fiscale

Una società registrata a Malta è tenuta per fini fiscali a mantenere nella propria contabilità cinque separati conti (Final Tax Account, the Immovable Property Account, the Foreign Income Account, the Maltese Taxed Account and the Untaxed Account) ed a registrare in uno di essi tutti i redditi percepiti o profitti realizzati.

L’allocazione dei proventi o degli utili ad uno specifico conto è determinata dalla natura e dalla fonte degli stessi. La corretta registrazione è decisiva per:

  • Il diritto a richiedere l’applicazione dei trattati contro la doppia imposizione.
  • Il diritto ai rimborsi previsti per gli azionisti di una società Maltese.


4.   Sgravio dalla doppia imposizione fiscale

Gli sgravi per la doppia imposizione fiscale sono fruibili sotto forma di:

  • Credito previsto dalle convenzioni internazionali – sotto forma di credito ordinario (soggetto a limitazioni a seconda del Paese e a seconda del reddito) equivalente all’imposizione fiscale applicabile da Malta sui redditi provenienti da un Paese con il quale Malta ha stipulato un trattato contro la doppia imposizione , o alle imposte estere applicate, qualunque sia la minore.
  • Credito unilaterale – fondamentalmente equiparabile al regime di credito applicato per mezzo dei trattati internazionali, ma garantito unilateralmente da Malta per i redditi originati da paesi con i quali non vi sono trattati in vigore. Il sistema di crediti unilaterale contribuisce a mitigare l’imposta estera applicata sui profitti di una società non residente dai quali originano i dividendi distribuiti.
  • Flat Rate Foreign Tax Credit (‘FRFTC’) – Credito d’imposta usufruibile da una società Maltese per compensare eventuali imposte estere pagate su redditi di origine non Maltese. Il credito sull’aliquota fissa riguardante le imposte estere è definito al 25% dell’importo del reddito estero ricevuto, al lordo delle deduzioni, dalla società. Il reddito maggiorato del credito e al netto delle spese detraibili è assoggettato all’aliquota maltese (35%) detratta l’agevolazione per il presunto credito.


5.   Sistema di rimborso delle imposte

Nel caso di distribuzione di dividendi derivanti da profitti allocati al conto “Foreign Income Account”, l’azionista ricevente ha diritto di richiedere un rimborso pari a 6/7 delle imposte Maltesi pagate a livello della società Maltese.

Tuttavia, se la società Maltese ha già usufruito di un credito previsto da un trattato sulla doppia imposizione, per profitti allocati nel conto “Foreign Income Account” e da tramite esso distribuiti sotto forma di dividendi, il rimborso si riduce a 2/3 delle imposta Maltesi pagate su tali profitti.

Il rimborso accordato dall’Agenzia delle Entrate maltese è accreditato entro quattordici (14) giorni dalla data di esigibilità dello stesso. Tale rimborso è esente da ogni ulteriore tassazione maltese.


6.   Esenzione fiscale per le plusvalenze

I dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate di una societa’ Maltese in una sussidiaria sono esenti da tassazione. La partecipazione si intende qualificata se si verificano le seguenti condizioni:

A) Le quote detenute dall’impresa maltese nella sussidiaria assicurano almeno due dei seguenti diritti: (i) il diritto di voto; e/o (II) il diritto a percepire gli utili sotto forma di dividendi; e/o (III) il diritto ad una parte dei beni che residuano in caso di scioglimento della società; e

B) La sussidiaria non possiede proprietà immobiliari situate a Malta (o diritti su tali proprietà) e non detiene, direttamente o indirettamente, azioni o interessi in un’ associazione di persone che possiede proprietà immobiliari situate a Malta (o diritti su tali proprietà); e

C) Almeno uno dei sei (6) criteri seguenti di idoneità è soddisfatto:

La società Maltese detiene più del 10% delle quote di capitale della sussidiaria; oppure

La società maltese detiene azioni della sussidiaria aventi un valore di acquisto pari ad almeno €1,164,000 ed esse sono state detenute per un periodo ininterrotto di almeno 183 giorni; oppure

La società maltese detiene azioni della sussidiaria e ha il diritto, a sua discrezione, di acquisire le rimanenti quote; oppure

La società maltese detiene azioni della sussidiaria ed è autorizzata al diritto di opzione nel caso di proposta di dismissione, rimborso o cancellazione delle azioni della filiale; oppure

La società maltese detiene azioni della sussidiaria ed ha diritto ad essere un componente del consiglio di amministrazione o nominare un componente del consiglio di amministrazione con carica di direttore; oppure

La società Maltese detiene azioni della filiale allo scopo di favorire lo svolgimento

delle proprie attività e non quale investimento azionario.

L’esenzione per partecipazione è sempre concessa per i guadagni da plusvalenza derivati da partecipazione azionaria (anche nel caso di una cessione di partecipazione azionaria, parziale o totale, in una società residente a Malta).

Diversamente, l’esenzione di partecipazione è concessa solamente per le partecipazioni in sussidiarie non residenti e solo se almeno una delle seguenti condizioni aggiuntive è soddisfatta:

  • La sussidiaria è residente o registrata in un paese o territorio che costituisce parte dell’Unione Europea;
  • La sussidiaria è soggetta a un’aliquota straniera non inferiore al 15% (quindici);
  • Meno del 50% (cinquanta) del reddito della sussidiaria deriva da interessi o royalties;
  • Il pacchetto azionario della società maltese nella sussidiaria non costituisce un investimento di portafoglio e l’aliquota straniera applicata alla suddetta sussidiaria non è inferiore 5% (cinque per cento).


7.   Ritenute d’acconto e altre imposte
  • Nessuna imposta maltese è in genere applicata sui dividendi pagati da una società’ registrata in Malta ai propri azionisti, siano o non siano essi residenti.
  • In via generale nessuna imposta è applicata sulle plusvalenze realizzate da cessioni di azioni di una società di Malta.
  • In via generale nessuna imposta è applicata o comunque trattenuta su pagamenti in uscita di interessi o royalties.
  • Malta non impone tasse sul capitale o sul patrimonio.
  • Malta non applica alcuna legislazione sulle società estere controllate (CFC) o sulla capitalizzazione sottile o alcuna disciplina sui prezzi di trasferimento.
  • Nessuna tariffa di trasporto (passaggio) viene riscossa a Malta nello spostamento della residenza fiscale e/o del domicilio aziendale.Il sistema fiscale maltese non è di semplice attuazione. Tuttavia la certezza e chiarezza della materia fiscale in uno con la celerità dei rimborsi rendono Malta molto attrattiva per gli investitori.


Guido Ascheri

Ragioniere Commercialista e Chartered Accountant

www.ascheri.co.uk

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