Apparentemente la regola dettata dall’art. 91 c.p.c. è semplice e diretta. Ed enuncia un principio: quello della soccombenza. Chi soccombe nel giudizio paga anche le spese di controparte. Bene. Ma cosa significa veramente “soccombere” in un giudizio. O ancor meglio, quale messaggio arriva ad un cliente? Una regola, tanti però. In primo luogo vi è la percezione del non operatore del diritto, l’uomo medio, il potenziale cliente, appunto. Alzi la mano chi non ha mai sentito un amico, un parente o un conoscente addentrarsi in discorsi giuridico/legali e pronunciare la fatidica frase “Chi perde paga”. Sappiamo tutti che la realtà è ben diversa.

Sì, e ciò perchè in realtà il principio della soccombenza subisce delle “mitigazioni”. Esse sono sostanzialmente 3.

La prima è logica: le spese sono da rimborsare solo se sono state effettivamente sostenute o sono ritenute eccessive dal giudice. Ci si riferisce per esempio ai casi di contumacia della parte poi dichiatata vittoriosa. Direi che questa casistica poco rileva.

La seconda la potremmo definire giurisprudenziale. Le spese non sono dovute se la soccombenza deriva da un recente cambio di rotta giurisprudenziale per casi analoghi a quello in esame. Potrebbe sempre succedere.

E vi è poi il terzo e più importante caso. Quello della soccombenza reciproca.

È soprattutto su questo che sarebbe forse opportuno porsi alcune domande, e ritengo che ciascuno, all’esito di questa lettura, potrà cogliere il proprio spunto.

Prefiguriamoci una canonica causa di risarcimento, pane quotidiano per un civilista.

Il cliente si presenta in studio e spiega i fatti, le conseguenze ed i danni sofferti.

Come in tutte le vicende, alcuni danni sono più evidenti, altri lo sono meno ed altri ancora sono di difficile quantificazione.

Ed è qui che il dilemma nasce. Poichè è al numero di domande poste all’organo giudicante e dal grado di effettiva possibilità di veder riconosciute interamente le proprie ragioni che si lega il concetto di soccombenza reciproca. Le spese sono infatti compensate nel caso in cui l’attore abbia proposto più domande, di cui solo alcune siano state accolte.

L’approccio a tale quesito farà di sicuro storcere il naso a qualcuno, ne sono consapevole. Ci si può trincerare dietro il “tanto è sempre il giudice che decide, e spesso fa come gli pare, tanto vale chiedere quanto più possibile, perché autolimitarsi?”. Sono d’accordo. Così come è noto che tanto più il valore della causa è alto, tanto maggiori sono i compensi, secondo i Parametri Civili. Autolimitarsi può non essere una soluzione efficace, ma forse spendere qualche parola in più col proprio cliente sì.

Tornando all’esempio precedente, fase giudiziale. Valore della controversia: diecimila euro (valore della domanda principale, che determina anche il valore della controversia, salvo riconvenzioni), con vittoria di spese e compensi, ovviamente.

In subordine… nella non creduta ipotesi… il giudice ne liquida solo tremila.

Dei diecimila euro prospettati il cliente dunque ne riceverà tremila, spese compensate. Di questi tremila, due terzi dovrà darli al suo avvocato. Siamo sicuri che suddetto cliente, all’esito di un procedimento durato un paio di anni, dal quale ha ricavato circa un decimo di quanto si aspettasse, potrà ritenersi soddisfatto? Si rivolgerà nuovamente a noi? Ci farà una buona pubblicità?


Andrea Mangia

Avvocato del foro di Piacenza, Diritto dell’Unione Europea

andrea.mangia@mangia-lex.com

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