Quando le parti danno vita ad un rapporto obbligatorio confidano nell’adempimento spontaneo dell’altro contraente potendo comunque contare sul sistema esecutivo tendente a realizzare coattivamente i diritti nei casi di mancata esecuzione delle obbligazioni assunte. Il sistema esecutivo si basa sull’esistenza di un patrimonio da aggredire.

Accanto alle indagini afferenti la solvibilità del debitore principale normalmente vengono affiancate le responsabilità patrimoniali di soggetti terzi per mezzo di garanzie personali o reali.

La forma più efficace di garanzia è quella “reale” (pegno e ipoteca), in alternativa si ricorre a garanzie  di natura personale.

Le garanzie personali si dividono in tipiche e atipiche. Le principali garanzie tipiche sono la fideiussione (art. 1936 c.c.) e l’avallo ( art. 35 Legge cambiaria) mentre le principali garanzie atipiche sono la lettera di patronage, la cessione del credito e la polizza fideiussoria.

La lettera di patronage o lettera di gradimento è un documento emesso da una società al fine di facilitare la concessione, il mantenimento o la proroga di un credito a favore di un’altra società. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 10235 del 27 settembre 1995 ha la funzione di rafforzare nel futuro creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinante è sicuro dell’affidabilità del debitore. Il destinatario della lettera di patronage è normalmente una banca o un altro ente finanziatore.

La funzione tipica delle dichiarazioni contenute in tali lettere  non consiste propriamente nel “garantire” l’adempimento altrui nel significato proprio del termine, bensì si tratta di una “mera comunicazione” tendente a rafforzare, nel creditore, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni.

L’emittente della lettera è solitamente la società controllante o l’azionista maggioritario della società di cui si assicura la solvibilità. In ogni caso non ha valore come  fideiussione.

Qualunque sia il contenuto della lettera, chi la rilascia deve obbligatoriamente non dichiarare il falso e quindi fornire sempre notizie controllate, perché in caso di dichiarazioni non conformi alla verità, possono nascere delle responsabilità con obbligo risarcitorio.

Esistono dichiarazioni di patronage forti o deboli con la conseguenza che tanto è più forte la dichiarazione tanto maggiore sarà l’affidamento ingenerato nel destinatario.

Lettere di patronage “deboli” (mera comunicazione)

Sono lettere di mera comunicazione, chiamate anche con l’espressione di “lettere di conforto”. Si tratta di dichiarazioni con cui il patrocinante (normalmente una società capogruppo del patrocinato) fornisce ad una banca una serie di informazioni rassicuranti riguardo il patrocinato, allo scopo di indurre l’istituto di credito a concedere a quest’ultimo un finanziamento o a concludere con esso un determinato affare o contratto.

Qualora  le dichiarazioni presentino un contenuto esclusivamente informativo l’eventuale responsabilità del “patronnant” potrà essere solo quella afferente la responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.).

Lettera di patronage “forte” (lettera con assicurazione di solvibilità)

Nella fattispecie si può ravvisare un’ipotesi di responsabilità negoziale a carico del patrocinante (“ patronnant”), soprattutto se la dichiarazione viene resa per garantire la solvibilità della società controllata o il futuro mantenimento della partecipazione al capitale della medesima.

Nella sostanza il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume veri e propri impegni.

In questo caso infatti l’emittente non si limita a “comunicare” la propria posizione ma assume anche degli impegni nei confronti del destinatario: nella sostanza è una promessa unilaterale atipica.

Tale lettera di patronage viene ricondotta nello schema negoziale delineato dall’art. 1333 del c.c.. 


Dott.ssa Cristina Rigato

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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