L’art. 73 co.3 DPR 22.12.1986, n. 917 stabilisce che un trust si considera residente nel territorio dello Stato al verificarsi di almeno una delle condizioni sotto indicate per la maggior parte del periodo di imposta:

  • Sede legale nel territorio dello Stato
  • Sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato
  • Oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato.

L’art. 73, co.3, contiene inoltre una disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all’estero, con finalità elusive. I trust esteri istituiti in paesi che non consentono lo scambio di informazioni sono considerati residenti in Italia se alternativamente:

  • Almeno una dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
  • Quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore dei trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

La disciplina sull’esterovestizione delle società, introdotta con il D.L. 223/2006, ha inserito nell’art. 73 una presunzione relativa in base alla quale è considerata esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. nei seguenti soggetti: S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, se, alternativamente:

  • Sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2395, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • Sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Secondo l’agenzia delle entrate tale disciplina si estende anche al trust.


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