In tema di morosità del socio di una s.r.l. viene in rilievo, innanzitutto, l’art. 2466 c.c. (1) che prevede un preciso iter nell’ipotesi di inadempimento del socio moroso in relazione all’obbligo di eseguire i conferimenti promessi. Si tratta, in pratica, di una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente che trova applicazione in diverse ipotesi (2) e che attribuisce il potere agli amministratori di sostituirsi al titolare della quota e di disporre di essa. 

Il procedimento descritto dall’articolo richiamato prende avvio con una diffida notificata al socio moroso dagli amministratori, con la quale gli si chiede di provvedere, entro 30 giorni, al pagamento della quota di capitale sottoscritta. Potrà essere concesso un termine superiore ma non inferiore a quello previsto dalla norma. 

Si badi bene che la previsione ex art. 2466 c.c. non rappresenta un atto di costituzione in mora nei confronti del socio, che – lo ricordiamo – è già moroso, ma ha lo scopo ultimo di dare inizio alla procedura di vendita. 

Difatti, decorso il termine indicato nella diffida, se il socio non ha proceduto al pagamento dovuto, gli amministratori possono scegliere tra l’azione di adempimento e la vendita della quota agli altri soci.

Come precisato dal secondo comma, la vendita è eseguita “a rischio e pericolo” del socio moroso, con ciò significando che gli altri amministratori agiscono nell’interesse esclusivo della società e non in qualità di mandatari del socio; quest’ultimo non potrà opporsi al loro operato. 

Quanto alle modalità di vendita, la norma è chiara sul punto: la quota deve innanzitutto essere offerta in vendita ai soci in proporzione alla loro partecipazione; solo laddove vi sia una mancanza di offerte per l’acquisto e sempre che l’atto costitutivo lo consenta, sarà possibile ricorrere alla vendita all’incanto. 

Nel caso in cui non sia possibile la vendita all’incanto o questa sia andata deserta, gli amministratori hanno l’obbligo di escludere il socio e trattenere le somme riscosse. La decisione di esclusione deve essere portata a conoscenza del socio moroso, acquisendo efficacia a partire da tale momento.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (3), l’esclusione del socio moroso non è possibile nel caso di conferimenti dovuti per l’aumento di capitale. 

Infatti, come precisato dalla Cassazione, nel caso di mora del socio nell’esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società. 

In siffatte situazioni, dunque, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota. 

La vendita forzosa della quota del socio moroso merita particolare attenzione anche alla luce di un’altra recente decisione (4) in cui la Corte di Cassazione ha statuito che la procedura prevista dall’art. 2466 c.c. non trova applicazione laddove il socio inadempiente sia soggetto alla procedura concorsuale. 

Nei confronti della vendita forzosa della quota del socio moroso di una s.r.l. opera il disposto dell’art. 168, co. 1, della legge fallimentare che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Tale divieto va dalla data di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. 

Detto in altre parole - e facendo riferimento ai fatti oggetto della causa - sarà inefficace verso il fallimento del socio moroso, già ammesso al concordato preventivo, la cessione della quota non liberata di quest’ultimo, operata dagli amministratori in favore di un altro socio della stessa s.r.l.

Per meglio comprendere la decisione cui è pervenuta la Cassazione sono altresì necessarie ulteriori precisazioni, nonché il richiamo alle esigenze di effettività del capitale sociale e all’interesse alla par condicio creditorum.

La vendita coattiva della quota del socio moroso, ex art. 2466 c.c. rientra tra le azioni esecutive contemplate dalla legge fallimentare (5), categoria ricomprendente tutte quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito, non coincidendo necessariamente con quelle proprie del processo di esecuzione disciplinate dal codice di procedura civile (artt. 474 c.p.c. e ss.). 

Infine, tenuto conto anche della ratio dell’art. 168 della legge fallimentare, che è quella di assicurare l’integrità del patrimonio del debitore e il rispetto della par condicio creditorum, l’interesse alla tutela della massa dei creditori concordatari prevale rispetto a quello, pur meritevole di tutela ma recessivo al cospetto del primo, riguardante la singola società creditrice e il suo capitale.


Maria Lucia Pezone

Trainee Solicitor 


(1)   Si riporta il testo dell’articolo.

1.     Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. 

2.     Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.

3.     Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

4.     Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

5.     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

(2)   Ad esempio, nel caso in cui il socio non esegua l’obbligo di versamento dei centesimi ancora dovuti del capitale sociale sottoscritto all’atto di costituzione della società, o non esegua i versamenti dei centesimi dovuti in caso di aumento di capitale regolarmente sottoscritto, o non consegni alle società il bene conferito in natura.

(3)   Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1185. 

(4)   Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2021, n. 13514.

(5)   Cfr. Cassazione numeri 3022/2002 e 6966/1999.


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