Gli Stati possono stipulare accordi di natura amministrativa non soggetti a ratifica parlamentare. L’obiettivo di queste intese è duplice: dare attuazione alle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni; assicurare la corretta applicazione della disciplina interna in materia.

Per questi accordi di carattere amministrativo la base giuridica è rappresentata dall’articolo 26 del modello Ocse di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e dalla direttiva Cee 77/799. Questi accordi, oltre alle clausole previste dal modello Ocse, possono prevedere alcune varianti, in ragione dell’assetto normativo e organizzativo delle Amministrazioni contraenti. Il principio fondamentale alla base di questi accordi è che gli Stati interessati effettuano la verifica in maniera simultanea, ma in modo indipendente, e ciascuno provvede a esaminare il contribuente residente all’interno e secondo la propria giurisdizione.

Un modello di “Tax Information Exchange Agreement” (TIEA) è stato elaborato in ambito Ocse per disciplinare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi, giurisdizioni e territori con cui non sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’Italia ha aderito alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale e, in quanto membro dell’Unione europea applica ulteriori disposizioni di diritto comunitario in materia di scambio di informazioni.


Fonte: Fisco Oggi

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