Il 27 settembre 2017 è entrato in vigore l’accordo per lo scambio automatico dei Country by Country Reports (“CbC”) tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Il suddetto accordo è parte del continuo sforzo compiuto dall’OCSE nel corso degli ultimi anni per aumentare la trasparenza sulle operazioni dei gruppi multinazionali e si inserisce nell’ambito delle attività previste dall’Implementation Package di common reporting standards in relazione all’Action 13 del Progetto contro l’erosione della base imponibile ed il trasferimento dei profitti (BEPS).

Sulla base della relazione finale del progetto BEPS potrebbero esserci tre potenziali forme di sviluppo per tali comunicazioni automatiche:

  • Scambio di informazioni sulla base dell’accordo contro le doppie imposizioni fiscali di cui all’art. 26 del modello OCSE;
  • Convenzione sull’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale;
  • Accordo sullo scambio automatico di informazioni fiscali conosciuto come TIEA.

Questo Accordo amministrativo tra Italia e Stati Uniti consentirà di scambiare i dati contenuti nelle rendicontazioni entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione.

La prima rendicontazione Paese per Paese, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, sarà trasmessa, da un’Autorità Competente all’altra, entro diciotto mesi dall’ultimo giorno di tale periodo.

In Italia tali accordi sono regolati dalla Legge di Bilancio 2016 e dal Decreto Ministeriale del 23 Febbraio 2017.

Tali obblighi informativi si applicano ai soggetti italiani (persone fisiche e/o giuridiche) facenti parte di gruppi multinazionali il cui utile consolidato eccede i 750 milioni di Euro nell’anno fiscale che inizia col Primo Gennaio 2016 e successivi.

Tali soggetti saranno tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate Italiane le seguenti informazioni:

  • Il loro status di “CbC”;
  • Dati dell’ultimo Beneficiario Effettivo del gruppo

In ogni caso l’entità italiana dovrà fornire all’Agenzia delle Entrate le informazioni “CbC” per tutto il gruppo entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio fiscale nel caso in cui si presenti una delle seguenti condizioni:

  1. a) la controllante del gruppo non è obbligata al “CbC” nella propria giurisdizione;
  2. b) non è in vigore uno specifico accordo che preveda lo scambio automatico della Rendicontazione tra le autorità fiscali, pur in presenza di un accordo internazionale tra paesi;
  3. c) l’Agenzia delle Entrate abbia comunicato la sospensione o l’inadempienza sistematica dello scambio delle informazioni ai fini della Rendicontazione in oggetto, relativamente al paese della controllante del gruppo.

Per conformarsi all’obbligo di cui sopra, il soggetto italiano deve richiedere tutti i dati rilevanti alla capogruppo.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’Internal Revenue Service ha chiarito che le regulations statunitensi sul Country-by-Country (CbC) si applicano alle controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti il cui periodo fiscale parte in data 30 giugno 2016 o successivo.

Sempre con riferimento al 2016, la normativa statunitense non prevede l’obbligo del “CbC” per le controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti con un periodo fiscale che inizia in un giorno compreso tra il 1 gennaio e il 29 giugno 2016.  Tuttavia, pur in assenza di obbligo, gli USA accettano il “voluntary filing” del “CbC” da parte della controllante capogruppo residente negli USA.

Il “CbC” sarà poi inviato alle giurisdizioni, delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, con le quali è stato stipulato un Accordo qualificante per lo scambio di informazioni.

L’omessa o non corretta o non veritiera presentazione della Rendicontazione comporta una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 Euro.

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