La validità assoluta dell’assunto deriva proprio dalle norme cosi dette dello Scudo Fiscale. Il capo del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale,il polacco Marek Belka, ha definito lo scudo fiscale uno strumento da utilizzare “solo per disperazione”. Questo strumento eccezionale perde efficacia con l’aumentare della frequenza di utilizzo.

Ora sappiamo, o meglio, oggi ci viene confermato che sono inalienabili diritti alla libera circolazione di merci, persone e capitali. Niente da dire se il trasferimento avviene verso i paesi della comunità europea più alcuni altri, compresi nella nuova lista bianca, in tutto, alla data odierna, 36 paesi. Notiamo, solo per completezza che la lista bianca dell’OCSE comprende 44 paesi e quella accettata dal Fisco Italiano solo 36: non è un vero problema. ( Le liste sono in continua evoluzione, controllarle periodicamente).

Resta fuori la Svizzera. La ragione è elementare, nelle banche elvetiche ci sono, si dice e si spera, molti capitali italiani. Conclusione: come direbbe un giocatore di poker: piatto ricco mi ci ficco. La Svizzera è nella lista bianca Ocse e in quella “ bianco sporco” o “grigio chiaro” dell’Italia.

Per il futuro si parlerà di “euro vestizione” o “ euro vestizione allargata” quando si esportano capitali verso i paesi della Comunità Europea e verso quelli compresi nella “lista bianca italiana” da non confondere con la lista bianca “OCSE”. Negli altri casi si potrà ancora parlare di esterovestizione. Le regole da rispettare si conoscevano, ora sono confermate ed illustrate anche nel dettaglio dalle recenti circolari ministeriali.

Prima raccomandazione non portare denaro od oggetti preziosi al seguito, scegliere sempre il trasferimento a mezzo intermediari finanziari italiani ovvero presentare una “ Comunicazione valutaria statica” negli altri casi. Fornire nei termini le dovute informazioni al Fisco, all’Ufficio Italiano dei Cambi ed alle Dogane. Compilare con attenzione la Dichiarazione dei Redditi, compilare tutti i quadri non dimenticare di barrare eventuali caselle o caselline e se possibile inserire una nota di spiegazione. Per gli investimenti all’estero scegliere sempre la forma societaria, al limite quella della società unipersonale.

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