A seguito del decreto Ministero Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal giorno 8 marzo è ormai diventata realtà la possibilità di costituire una Start Up Innovativa mediante la sottoscrizione del modello standard, da parte di tutti i soci, con un dispositivo di firma digitale.

Tale modalità di costituzione, in alternativa all’atto pubblico, può avvenire solo in totale conformità rispetto al modello ministeriale pubblicato ed è circoscritta alle società a responsabilità limitata.

Il decreto contiene un modello standard sia per l’atto costitutivo, sia per lo statuto. Sono previste varie opzioni alternative: in materia di amministrazione, di conferimenti, di circolazione delle quote ed altri aspetti inerenti la vita sociale.

Si stratta di uno schema standard non semplice e abbastanza corposo. Per ogni articolo del modello standard corrisponde una diversa clausola statutaria; da ogni scelta dipendono diverse conseguenze che si riflettono nella vita societaria ed in particolar modo nel rapporto tra i soci.

Occorre quindi utilizzare il modello con attenzione magari avvalendosi di consulenti specifici per evitare poi di trovarsi successivamente in difficoltà.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società presenta l’istanza di iscrizione nella sezione speciale. Per l’iscrizione nel registro delle imprese come startup innovativa, è indispensabile che la società rispetti i requisiti richiesti dalla normativa. Il rispetto di tutti i requisiti deve essere oggetto di specifica dichiarazione al momento della comunicazione al registro delle imprese.

Il legale rappresentante è tenuto a fornire tutte le informazioni relative all’atto costitutivo, all’oggetto sociale, a descrivere l’attività svolta, indicare i brevetti, l’elenco soci, le società partecipate, i titoli di studio dei soci e del personale che lavora in società.

Il legale rappresentante è tenuto anche all’adempimento in proprio degli obblighi antiriciclaggio.

I requisiti previsti dalla normativa devono essere mantenuti nel tempo. Tali informazioni devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi, mediante comunicazioni periodiche cui è tenuto il legale rappresentante. Egli attesta la permanenza dei requisiti entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

E nel caso in cui i requisiti vengano meno è prevista la cancellazione dalla sezione speciale, ma la società rimane iscritta nella sezione ordinaria del registro delle Imprese. Ma la conseguenza ben più pesante è la decadenza dal regime agevolato, sul piano civilistico ma soprattutto fiscale e finanziario

San Giuliano Terme 22 marzo 2016


Massimo Bianchi

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pisa

m.bianchi@mb-consulenze.com

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