“Maggior reddito” conseguito ma volutamente occultato: questa la contestazione del Fisco nei confronti di una contribuente, contestazione poggiata sulle “spese” da ella sostenute e concretizzatasi negli “avvisi di accertamento di recupero a tassazione, a fini Irpef, del maggior reddito” relativamente agli “anni 2000 e 2001”.

Ma la ricostruzione proposta dal Fisco, fondata sul ‘redditometro’, però, fa acqua da tutte le parti

A sancirlo sono i giudici della Cassazione, i quali, condividendo l’ottica adottata dai giudici tributari, evidenziano che “nella determinazione presuntiva del reddito della contribuente non erano in alcun modo specificate in dettaglio le spese sostenute dalla contribuente, l’importo relativo e la data di effettuazione, risultando genericamente indicato il loro importo complessivo”, e, per giunta, “l’Agenzia non ha riportato, nel corpo del ricorso, l’avviso di accertamento”.

Comunque, aggiungono i giudici, analizzando gli “atti difensivi delle parti”, appare lapalissiano che “negli avvisi di accertamento notificati alla contribuente non risulta neppure indicato l’anno di effettuazione degli incrementi patrimoniali posti a fondamento della rideterminazione reddituale, risultando unicamente indicato l’incremento complessivo ed il periodo di riferimento, vale a dire 2000/2005 per l’anno d’imposta 2000 e 2001/2006 per l’anno 2001”.

Tale lacuna è evidente e decisiva, poiché “l’Amministrazione” ha “l’obbligo di indicare nell’avviso di accertamento i cosiddetti ‘elementi indicativi di capacità contributiva’, e tra gli altri, specificamente la ‘disponibilità in Italia o all’estero’ di ‘autoveicoli’, nonché di ‘residenze principali o secondarie”, poiché “unicamente la disponibilità” di determinati “beni” può condurre a una “presunzione” di maggiore “capacità contributiva”.

Di conseguenza, “non risultando neppure indicati negli avvisi di accertamento gli specifici elementi indicatori di capacità contributiva”, non appare ravvisabile, concludono i giudici, una “capacità contributiva” più ampia per la contribuente. Per questo, è da considerare cristallina “la nullità degli avvisi di accertamento” emessi dal Fisco.


Michele Re

Fonte: Fisco e Diritto 23 dicembre 2014


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