Rimborso spese pagate ai professionisti: meno burocrazia
Posted by Paolo Florio on January 26 at 12:00 AM
Il recente decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali agevola la deducibilità delle spese vive pagate dal cliente al professionista. Si pensi al caso in cui l’azienda, cliente dell’avvocato, paghi direttamente, per conto di quest’ultimo, le spese per il vitto o per la permanenza in un hotel, necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico conferitogli. Il nuovo sistema elimina la complicata procedura precedentemente prevista dall’Agenzia delle Entrate secondo cui il professionista era obbligato a effettuare il riaddebito analitico in fattura di tutte le spese anticipategli dal committente: solo così quest’ultimo poteva “scaricarsi” dalle tasse la prestazione ricevuta e le spese accessorie.
Meccanismo di deduzione precedente alle modifiche
Prima delle modifiche per poter scaricare il costo erano necessari una serie di adempimenti pratici ossia:
1) l’hotel e il ristorante (fornitori del servizio) emettevano fattura cointestata al committente (il cliente) e al professionista che aveva usufruito del servizio;
2) il committente comunicava al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e inviava copia della relativa fattura (il costo non era deducibile per il committente);
3) il professionista emetteva fattura nei confronti del committente comprendendo le spese in questione (che venivano assoggettate, in quanto incluse nel compenso professionale, a IVA e a ritenuta di acconto).
Solo in questo modo il costo dei servizi alberghieri e di ristorazione diventava integralmente deducibile per il professionista (100%), senza le limitazioni previste dalla legge nel caso di spese di vitto e alloggio (in misura pari al 75% dell’ammontare delle spese e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dei compensi incassati nell’anno).
Semplificazione della procedura
Tutti questi adempimenti non avevano alcun vantaggio per l’erario. Anzi costituivano un costo amministrativo per i professionisti e le imprese, con conseguenze del tutto marginali in termini di gettito. Per cui, da tempo, si sollecitava la modifica oggi attuata dal legislatore.
Il nuovo articolo di legge ha previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, facendo venir meno la procedura del riaddebito. La spesa costituirà un componente negativo di reddito per il committente (il cliente del professionista), deducibile secondo le ordinarie regole di competenza e inerenza. Nello stesso tempo il professionista non inserirà la spesa nella propria contabilità e fatturerà esclusivamente il compenso pattuito. La nuova disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 per cui dal prossimo anno.
Dal prossimo esercizio, quindi,il professionista non dovrà più indicare in fattura le spese per hotel e ristoranti acquistate direttamente dal committente e, conseguentemente, non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Le spese di viaggio
Il nuovo decreto tratta esclusivamente le spese di vitto e alloggio, trascurando le spese di viaggio. Una interpretazione logica e sistematica potrebbe condurre, superando il dato letterale, a riconoscere anche a questi oneri lo stesso trattamento per la spese di vitto e alloggio: se una impresa paga il biglietto del treno o dell’aereo al professionista che si reca in tribunale per tutelarne gli interessi, il relativo importo costituisce, esattamente come il vitto e l’alloggio, un costo inerente per il committente e nulla ha a che fare con il compenso del professionista. In ogni caso un chiarimento in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate sarebbe comunque opportuno, onde evitare che spese del tutto simili sarebbero soggette a un regime tributario differente, senza alcuna giustificazione al di là del dato letterale.
Paolo Florio
Dottore Commercialista e Avvocato (pflorio@tiscali.it)
Articolo ripreso dal portale: www.laleggepertutti.it
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