Con il presente intervento, si intende focalizzare l’attenzione dei partecipanti sulle modifiche che impattano sugli adempimenti in materia di trust, stante le novità legislative introdotte dalla legge 6 agosto 2013 all’art. 9 comma 1. In realtà tale legge riscrive quasi tutto il Decreto Legislativo n 167/90 il quale aveva introdotto il monitoraggio fiscale e dal quale era scaturito l’obbligo per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali ( fra i quali i Trusts) alla compilazione del quadro RW del Modello Unico.

La novità risiede nel fatto che ora il contribuente persona fisica, ente non commerciale o società semplice deve dichiarare non solo quale diretto possessore, ma anche come “titolare effettivo” ai fini della legge 231/2007,  gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero e tale obbligo viene previsto per gli attivi detenuti in genere nell’anno, qualsiasi sia l’importo La normativa precedente escludeva infatti gli importi inferiori a 10.000 Euro. Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle Entrate che disporrà il contenuto della dichiarazione , ovvero il mod. Unico 2014 per i redditi 2013. In attesa di ciò occorre rilevare le seguenti criticità:

La previsione interessa direttamente i Titolari Effettivi dei Trusts e gli stessi Trustee , sia interni che esteri. I Trusts interni quali enti non commerciali sono già soggetti all’obbligo di dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero ( i Beni all’Estero) con la compilazione del quadro RW. La norma, rivela la duplicazione di obblighi che competerebbero al Trust interni, quali soggetti passivo d’imposta, e, ora, anche ai c.d. Titolari Effettivi, che sono soggetti tributari diversi dal Trust.

Se esaminiamo con più attenzione la norma si rileva che la dichiarazione a carico sia del Trust che del Titolare Effettivo (con l’esclusione del caso in cui il Trust interno ricorresse al regime del risparmio amministrato o risparmio gestito nel caso di attività finanziarie detenute su intermediari finanziari residenti) potrebbe essere particolarmente onerosa, poichè in mancanza di una specifica previsione dell’Amministrazione Finanziaria, non solo i beni all’estero di modico importo sarebbero da includere, ma anche i beni all’estero detenuti per brevi periodi durante l’anno, mancando l’esplicito riferimento alle consistenze di fine anno. Cio’ si applicherebbe non solo ai beni all’estero di proprietà diretta del Trust,ma anche a quelli detenuti attraverso società a cui il Trust partecipasse, e di tutte le società da queste controllate seguendo la catena del controllo fino all’ultima entità, secondo la logica di individuazione del Titolari Effettivo che risale la catena di controllo societaria nella direzione inversa. E’ chiaro che ci si troverà di fronte ad una evidente duplicazione degli adempimenti.

Per quanto invece riguarda Trusts non residenti che detenessero beni all’Estero ed avessero come Titolari Effettivi residenti italiani persone fisiche o società semplici o Trusts interni ( residenti) la situazione rimarrebbe con tutta la sua complessità ed onerosità costituendo un severo deterrente alla istituzione di Trusts all’estero da parte di soggetti residenti. Merita attenzione poi cosa significhi Titolare Effettivo.La norma di riferimento più attuale è la legge n 231 del 30 dicembre 2007 che così recita:

Per quanto riguarda le fondazioni ed i Trust, il titolare effettivo va individuato :

  1. nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
  2. e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
  3. e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.”

Si hanno i noti e ricorrenti problemi di individuazione del titolare effettivo nel casi di :

  • beneficiari vested vs contingent
  • beneficiari non individuati
  • beneficiari non nominati
  • trusts di scopo
  • beneficiari inconsapevoli

Appare infatti acclarato che il beneficiario individuato e vested, sia titolare effettivo del Trust qualora i suoi diritti riguardino il 25 % o piu’ del patrimonio ( o meglio del capitale – principal) del Trust, a nulla rilevando i beneficiari del reddito nell’individuazione del Titolare Effettivo

Se, viceversa il beneficiario non sia  vested, quindi sia contingent  a mio avviso non puo’ essere considerato Titolare Effettivo a prescindere dal capitale che potrebbe eventualmente essergli assegnato essendo portatore di mere aspettative ed il suo diritto a ricevere i beni potrebbe non sorgere mai.

Nella stessa posizione di soggetti che non sono Titolari Effettivi possiamo classificare i beneficiari non individuati.

Se invece il beneficiario non è nominato, ma la persona o le persone sono univocamente individuabili, si ricade nei casi precedenti. E’ l’ipotesi in cui i beneficiari siano individuati in una categoria di persone; le singole persone che esistono ed appartengono in quel determinato momento alla categoria (beneficiari attuali) saranno cosi’ individuate singolarmente e nominativamente.

In questo contesto l’obbligo del Trustee si limita ad identificare solo e strettamente il beneficiario  vested a cui e’ destinato il 25 % o piu’ del patrimonio ( rectius,del capitale). Cio’ dovrà essere ragionevolmente oggetto di comunicazione al Titolare Effettivo che debba presentare il quadro RW relativo ai beni in Trust all’estero.

In caso contrario, e salvo il caso del soggetto che controlla il 25 % o piu’ del Patrimonio, come previsto dal provvedimento, e’ necessario identificare il Titolare Effettivo nel Trustee che, come tale farà disclosure all’intermediario finanziario residente ai fini antiriciclaggio e presenterà dichiarazione del Quadro RW in sede di dichiarazione dei redditi del Trustee per i beni all’estero dei Trusts amministrati.

In quest’ultimo caso, per la dichiarazione di Quadro RW a cui sarà obbligato il Titolare Effettivo, si possono verificare delle situazioni particolari :

a)  nel caso di Trustee operante sotto la forma della società di capitali, lo stesso dovrebbe in ipotesi dichiarare i beni all’estero nel Modello Unico delle società di capitali. Questo Modello e’ però sprovvisto, nella versione corrente, di una sezione analoga al Quadro RW delle persone fisiche e degli enti con commerciali

b)  nel caso di Trustee persona fisica, lo stesso dovrebbe in ipotesi segnalare i beni nella propria personale dichiarazione Modello Unico. Cio non può attualmente avvenire senza poter distinguere in dichiarazione i beni in Trust all’estero dai beni personali. Infatti ad oggi la possibilità di presentare il Modello Unico per conto altrui è riservato all’ erede, curatore fallimentare o dell’eredità, al liquidatore, etc., ma non al Trustee.

In conclusione, la nuova normativa sul quadro RW interessa direttamente i beneficiari effettivi dei Trust sia interni che esteri e genera non solo oneri dichiarativi derivanti dalla complessità potenziale e dall’estensione della gamma di beni all’estero detenuti direttamente o indirettamente dal Trust.


Giuseppe Lepore

Ragioniere commercialista in Savona

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