L’amministrazione finanziaria, con risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E, espone nuove soluzioni operative per dipanare il problema della difficile prova delle cessioni intracomunitarie. Nel regime temporaneo degli scambi comunitari, le cessioni realizzate con controparti residenti in altro Paese membro costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell’art. 41 del d.l. n. 331/1993. Tuttavia, affinché il regime di esenzione possa essere riconosciuto in capo al cedente legittimato alla emissione della fattura senza applicazione della imposta, è necessario che lo stesso possa dimostrare l’avvenuto trasferimento delle merci che hanno formato oggetto della transazione ad altro Stato della Comunità.

La prova dell’avvenuto trasferimento è posta a carico del cedente residente, il quale, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di giustizia europea e ripresi dagli ultimi interventi della Cassazione, è liberato da ogni responsabilità solo nel caso in cui possa dimostrare che è “stato tratto in inganno (dal cessionario non residente) nonostante avesse adottato le opportune cautele per evitare tale aggiramento” (Cass. Sent. 24 maggio 2013, n. 12964).

Con la citata risoluzione 25 marzo 2013,n. 19/E, l’Agenzia ha avallato la soluzione prospettata dal contribuente il quale, per le cessioni con clausola “franco fabbrica” riteneva che potesse costituire valido elemento di prova della cessione intracomunitaria equipollente alla lettera di vettura internazionale (CRM), un insieme dei documenti da cui si possano ricavare tutti gli elementi presenti nel CRM e, più nel dettaglio, le firme dei soggetti coinvolti, ovvero: il cedente, il vettore incaricato dall’ acquirente per presa in carico, e il cessionario per il ricevimento. A tale proposito, l’istante ha proposto a titolo esemplificativo una elencazione di documenti utili a sostituire, nel loro complesso, i contenuti esplicitati nella lettera di vettura, e in particolare:

  • DDT con presa in carico della merce da parte del trasportatore, firmato o meno per ricezione da parte del cliente;
  • lettera del trasportatore di presa in carico della merce e estratti dal registro dello stesso che dimostrano l’avvenuta consegna;
  • ordine o contratto d’ordine del cliente;
  • pagamento della merce da parte del cliente;
  • l’attestazione del cliente che conferma l’avvenuta ricezione della merce.

 

Dott.ssa Cristina Rigato

Commercialista e Revisore Contabile


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