Il consignment stock è una forma di contratto estimatorio, che prevede l’invio dei beni oggetto di compravendita dal fornitore residente nello stato A al cliente residente nello stato B, con la clausola che proprietario dei beni resta il fornitore fino a quando il cliente non decida di prelevarli, secondo le proprie esigenze produttive e finanziarie, presenta i requisiti propri dei negozi con effetti traslativi differiti.

Il contratto di consignment stock viene definito come un contratto atipico, bilaterale, a prestazioni corrispettive, composto, essenzialmente oneroso, di impresa.

  • è un contratto atipico in quanto non risulta menzionato esplicitamente dal legislatore italiano
  • esso può essere considerato lecito dall’ordinamento giuridico italiano, in base alla normativa contenuta nell’art. 1322 c.c., che prevede la possibilità delle parti contraenti di concludere contratti non appartenenti alle forme tipiche regolamentate dalla legge, purchè risultino idonei a realizzare interessi giuridico-economici considerati dall’ordinamento giuridico interno meritevoli di tutela

Perché possa configurarsi il “consignment stock” è necessario che il destinatario abbia la piena disponibilità dei beni, che debbono quindi trovarsi nei suoi magazzini o anche in depositi gestiti da terzi (purché non dallo stesso fornitore, giacché in tal caso, in capo a questi, si realizzerebbe l’acquisto intracomunitario sub specie dell’introduzione).

Nell’operazione di “consignment stock”, essendo il passaggio della proprietà differito al momento del prelievo dei beni da parte del destinatario-cessionario, anche l’acquisto intracomunitario si realizza in tale momento, ma in ogni caso non oltre un anno dalla consegna.

La movimentazione dei beni deve risultare da annotazioni in apposito registro.

Nella pratica accade spesso che le aziende al fine di soddisfare le esigenze dei propri clienti, per permettere che questi abbiano un approvvigionamento continuo delle materie o dei beni, stipulino dei contratti di consignment stock.

Nella sostanza i beni o le materie sono a disposizione presso un deposito di quel “solo specifico cliente” che può prelevare, e pertanto il diritto di proprietà sui beni si trasferisce in capo al cliente solo nel momento del prelievo da parte dello stesso.

Il cedente resta proprietario della merce fino al momento in cui l’acquirente preleva la merce dal deposito. Solo in tale momento si verifica l’effetto traslativo e contestualmente sorge l’obbligo per l’acquirente di pagare al fornitore la merce prelevata.

Per l’esistenza di un rapporto di consignment stock è indispensabile la stipula di un contratto scritto (R.M. 58/E del 5 maggio 2005).

Altra condizione essenziale è la gestione del deposito da parte del cliente-depositario il quale può ritirare in proprio, e non per conto terzi, i beni depositati per il loro utilizzo.

Il deposito può anche venire gestito fisicamente da soggetti terzi, per conto del cliente-depositario ma in questo caso deve essere garantito che l’accesso nei locali di deposito dei beni sia ammesso esclusivamente al soggetto cliente-depositario dei beni.


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