Cuba apre agli investimenti stranieri: dopo mezzo secolo dopo la baia dei porci finalmente arriva il cambiamento
Posted by Francesco Capoccia on May 6 at 12:00 AM
Dopo anni di rinvii, promesse annunciate e non mantenute, lo Stato di Cuba ha ormai da due anni avviato una fase di effettivo cambiamento della legislazione del Paese.
Ha iniziato con il riconoscere il diritto di proprietà sugli immobili da parte dei propri cittadini, avviando una fase di riconoscimento delle libertà personali fino ad oggi negate a chi risedeva nell’isola, tutte anticipazioni di quella che è comunque una novità rilevante per il futuro e lo sviluppo economico di Cuba: una nuova legge organica per attrarre gli investimenti stranieri.
Altre volte Cuba aveva approvato leggi per attrarre investimenti stranieri, ma l’unica legge organica che si ricordi risale agli anni novanta: la legge n. 77 del 1995, necessaria dopo la caduta del muro di Berlino, ad aprire soprattutto nel settore turistico, agli investitori stranieri, al fine di compensare l’interruzione dei flussi economici fino a pochi anni prima garantiti dall’ex Unione Sovietica.
Il 29 marzo 2014 è stata approvata la nuova legge per gli investimenti stranieri, la legge n. 118, che entrerà effettivamente in vigore e potrà produrre i suoi effetti al novantesimo giorno successivo all’approvazione.
L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, organo deliberante del sistema Cubano, alla luce delle modifiche inserite nel sistema economico cubano con i provvedimenti definiti Lineamenti di Politica Economica e Sociale del Partito e della Rivoluzione, che hanno reso altresì necessario adeguare la legge per gli investimenti stranieri la Legge n. 77 del 5 settembre del 1995, ha promulgato la più completa legge sugli investimenti stranieri che lo Stato di Cuba abbia mai avuto.
La legge 118 con la legislazione complementare già in vigore, stabilisce un regime di facilitazioni, garanzie e certezze giuridiche per l’imprenditore, e tende a promuovere l’attrazione e lo sfruttamento del capitale straniero.
La legge consta di 17 capitoli e 61 articoli, oltre a una parte per le disposizioni speciali, transitorie e finali.
Il Primo capitolo è dedicato allo scopo della legge, che come ovvio in tutti i casi di leggi per gli investimenti stranieri, si propone di incentivare lo scambio economico con gli investitori stranieri al fine di aumentare il lavoro e l’occupazione nell’isola, di recuperare Know How in modo particolare nel settore energetico del settore delle fonti di energia rinnovabili.
Il legislatore si è preoccupato di porre in evidenza che tutto questo avviene e si svilupperà senza voler rinunciare in alcun modo alla propria sovranità ed in modo particolare al socialismo, anzi la finalità principale della legge è quella di garantire un sistema socialista prospero e sostenibile.
Richiamate le finalità principali della legge, viene riportato nel secondo capitolo un glossario, quasi a voler sottolineare che la terminologia usata nei paragrafi successivi, deve essere interpretata secondo le definizioni previste nel testo della legge stessa.
In particolare i soggetti giuridici cui la legge fa riferimento sono: la società economica internazionale, il contratto di associazione economica internazionale, l’impresa mista, l’impresa con capitale totalmente straniero.
La società economica internazionale è una società dove è prevista l’unione di soci cubani e stranieri, costituita nel territorio nazionale di Cuba è finalizzata alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, con finalità di lucro.
Il contratto di associazione economica internazionale è un accordo tra uno o più imprenditori nazionali e uno o più imprenditori stranieri al fine di realizzare atti propri di una società (in questo caso la società economica internazionale) senza però costituire una persona giuridica distinta.
Società con capitale totalmente straniero, è una società commerciale con capitale straniero dove non partecipa in alcuna modo alcuna persona giuridica o fisica cubana.
Società mista è la società commerciale cubana che adotta la forma della società anonima con azioni nominative, le cui azioni nominative sono di uno o più azionisti nazionali e uno o più azionisti stranieri.
Dopo le premesse, quasi a voler anticipare le perplessità principali sulla certezza del diritto nel settore della tutela della proprietà privata e del capitale circolante, preoccupazioni che specialmente negli ultimi anni hanno avuto gli investitori internazionali che si sono affacciati al sistema economico cubano, il terzo capitolo appunto viene dedicato alle garanzie.
Aspetto non di poco conto se teniamo in considerazione la storia politica ed economica di Cuba.
L’Articolo tre della Legge 188 si intitola “Delle garanzie degli investitori” e sancisce un principio molto chiaro ed in linea con la storia politica degli ultimi 50 anni dell’isola: lo Stato di Cuba non garantisce che i benefici economici concessi agli investitori stranieri ed ai loro investimenti vengano mantenuti durante tutto il periodo per cui sono stati concessi.
L’articolo 4.1 stabilisce che nel territorio nazionale gli investimenti stranieri godono della piena protezione e certezza giuridica e non possono essere espropriati. Salvo che non si renda necessario per motivi di pubblica utilità o interesse sociale precedentemente dichiarati dal Consiglio dei Ministri, secondo i principi della Costituzione, nel rispetto dei trattati internazionali sottoscritti da Cuba, con dovuta indennizzo in base al valore commerciale e pagato in moneta nazionale.
Negli articoli successivi viene sancito il principio che l’investitore straniero può liberamente vendere la sua partecipazione societaria o allo stato cubano o a un terzo, sia nel caso di partecipazione a impresa mista sia nel caso di impresa straniera o nel caso, anche se con procedure autorizzative più articolate, di società economica internazionale.
Nell’articolo 9 invece viene sancita la libertà di trasferire al di fuori del paese denaro, senza pagamento di tasse o altri gravami legati al trasferimento. Come nell’ipotesi di pagamenti di dividendi o utili legati all’investimento effettuato nel Paese, o nell’ipotesi di cessione delle proprie partecipazioni societarie.
L’art. 10 afferma che le imprese beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 118, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione concessa per lo svolgimento della attività. Facendo intendere quindi che ogni forma di investimento straniero sarà soggetto ad una autorizzazione, parte questa che approfondiremo successivamente.
Quindi dalle premesse siffatte, sebbene rispetto a tante altre leggi sugli investimenti stranieri promulgate da altri Paesi, siamo lontani dall’affermare che si tratti di una svolta nella libertà economica di Cuba, tuttavia rappresenta una novità assoluta, forse non in grado di rassicurare pienamente gli investitori che volessero affacciarsi nel mercato cubano, ma sicuramente rappresentano le basi di una apertura attesa da anni per un territorio ricco di opportunità.
Altra rilevante novità per Cuba: gli investimenti stranieri possono essere autorizzati in tutti i settori economici, con eccezione dei servizi legati alla salute ed alla istruzione, ed alle forze armate.
Lo Stato di Cuba ha iniziato un percorso di cambiamento e almeno nelle intenzioni della legge 118 prova a farlo nel settore economico, rompendo un isolazionismo che aveva limitato in questi anni gli investimenti stranieri nell’isola ai soli settori del turismo alberghiero, riservato per di più alle grandi catene alberghiere internazionali.
Una legge che vale la pena approfondire, soprattutto perché emanata dalla dittatura socialista più longeva del pianeta Terra.
Francesco Capoccia
Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma.