Merce oggetto di vendite a catena, determinazione del valore doganale
Posted by Sara Martucciello on May 14 at 12:00 AM
Con la sentenza n.24895 del 6 Novembre 2013, la Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una controversia per acclarare la legittimità del ricorso alla “first sale rule” per determinare il valore in dogana della merce importata.
La fattispecie ha avuto ad oggetto l’importazione attraverso la Turchia di tessuti di cotone greggio scortati da certificati Form-A per asserita origine turkmena.
Secondo la ricostruzione fatta dalla società importatrice, la merce era stata commissionata da una ditta con sede nelle Virgin Islands ad un fabbricante turkmeno e ceduta poi ad una ditta di Hong Kong che a sua volta l’aveva rivenduta alla società importatrice, questa società avvalendosi dei dazi agevolati, aveva indicato nelle dichiarazioni doganali, non il prezzo delle merci pagato all’ultima ditta rivenditrice, ma il minor prezzo della vendita anteriore.
Preliminarmente occorre specificare che il principio generale stabilito dal Codice doganale comunitario prevede che: “il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità……”
La fattispecie è poi regolamentata in base alla regola del first sale rule applicabile alle vendita a catena prima che si giunga alla sua importazione definitiva.
La regola è stabilita dall’art’ 147 del Regolamento CE n.2454/93, che consente l’utilizzo a fini daziari del presso relativo ad una vendita anteriore all’ultima, sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità.
Siccome il prezzo della prima vendita è più basso di quello di ogni rivendita successiva, il metodo in questione consente agli operatori di calcolare i dazi ad valorem su di una base imponibile più bassa.
L’utilizzo di questa clausola è consentito dalla normativa doganale comunitaria a condizione che sia dimostrato adeguatamente all’autorità doganale che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale in questione.
La first sale rule ha formato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia Ue, che aveva affermato che in caso di vendite consecutive di una merce, più prezzi pagati o da pagare soddisfino i requisiti stabiliti dall’ art.3 n. 1 del regolamento CEE n.1224/80, l’importatore può scegliere uno dei prezzi per la determinazione del prezzo della transazione.
Nella sentenza in esame è stata poi preso in esame l’orientamento interpretativo del Comitato del Codice della dogana sull’applicazione dell’art. 147 nel caso di vendite successive.
In tal caso viene specificato che il dichiarante qualora ha effettuato una vendita anteriore a quella conclusiva può chiedere all’autorità doganale di accettarla come vendita base per la determinazione del prezzo della merce, se ricorrano delle specifiche circostanze.
Tali circostanze devono provare che, le merci sono stata fabbricate in conformità delle specifiche Ce, che sono state fabbricate specificamente per un compratore della Comunità europea e che tali merci sono state ordinate da un intermediario che le ottiene da un fabbricante, il quale le spedisce a sua volta direttamente nella Comunità europea.
La Cassazione con tale sentenza ha affermato che la fattispecie oggetto della controversia manca della dimostrazione da parte della società importatrice dei tre requisiti ritenuti necessari per l’applicazione della first sale rule, suggeriti dal Comitato del Codice doganale.
Infatti è risultato che le merci importate sono dei semplici tessuti di cotone greggio e non si può per questo affermare che sono state fabbricate in conformità delle specifiche Ce, che i tessuti sono stati commissionati dal fabbricante turkmeno da un primo intermediario extraCe e dunque, non si può dire che le merci sono state fabbricate per un compratore della Comunità europea ed infine che i tessuti sono giunti nel territorio doganale comunitario (Italia) non direttamente dall’iniziale Paese esportatore (Turkmenistan).
Avv. Sara Martucciello
Studio Legale Sara Martucciello
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