Con la riforma del 2004, in Italia è stato introdotto un regime fiscale speciale per le società di capitali[1] meglio conosciuto come trasparenza fiscale, che consente di tassare il reddito prodotto e dichiarato dalla società direttamente in capo ai suoi soci a prescindere dalla distribuzione degli utili.

Il vantaggio, da valutare caso per caso, deriva dalla possibilità di evitare una maggiore tassazione del reddito della società (al 27,5%), sfruttando in alternativa le aliquote medie dei soci, ove inferiori.

Secondo il regime normale, invece, il reddito viene tassato prima in capo alla società e, nuovamente (anche se in misura ridotta), in capo al socio al momento della distribuzione dell’utile, con una parziale doppia imposizione.

L’istituto della trasparenza fiscale trova applicazione anche per le piccole società di capitali a ristretta base proprietaria [2] da intendersi queste, per come anche precisato nel Decreto del Ministero delle Finanze [3], quelle che rispettano i seguenti requisiti:

  1. il volume dei ricavi della società partecipata indicati in dichiarazione dei redditi non superi l’importo di € 7.500.000,00, che rappresenta la soglia massima prevista per l’applicazione degli studi di settore;
  2. la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche non superiore a 10 (o 20 nel caso di società cooperativeresidenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile a una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Per tali soggetti, attraverso un’attenta pianificazione fiscale, è possibile ottenere risparmi d’imposta.

La richiesta di applicazione del regime di trasparenza fiscale, in presenza dei predetti requisiti, dura per un periodo di tre anni (rinnovabili alla scadenza), ma l’opzione cessa nell’anno in cui vengono meno le condizioni richieste.

Il trasferimento della residenza fiscale di un socio all’estero, nelle piccole società di capitali familiari, determina, infatti, nella maggior parte dei casi, la cessazione del regime speciale di trasparenza fiscale: attenzione, quindi, a valutare il trasferimento della residenza fiscale di un socio.

Anche se la trasparenza fiscale è ammessa nel caso di socio persona fisica residente all’estero, la legge prevede una particolare limitazione: è possibile usufruire del regime solo se la partecipazione è riferibile ad una stabile organizzazione nel territori dello Stato, ipotesi limitata a sporadici casi, anche perché è difficile individuare, in concreto, la stessa definizione “di stabile organizzazione nel territorio dello Stato riferibile a persona fisica non residente”.

[1] S.r.l. (società a responsabilità limitata), S.p.A. (società per azioni), S.a.p.A. (società in accomandita per azioni), S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata), società cooperative e società di mutua assicurazione.

[2] Art. 116 del DPR 917/1986

[3] D.M. 23 aprile 2004

[4] In mancanza di un preciso riferimento normativo interno potrebbe farsi riferimento al contenuto delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che individuano questa fattispecie nell’ipotesi in cui una persona fisica non residente eserciti in Italia, ove è residente la società partecipata “trasparente”, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse.


Paolo Florio

Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it

Pagina originale: Trasparenza fiscale e risparmio: nulla da fare se il socio va all’estero 



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