Nuovo codice doganale
Posted by Cristina Rigato on May 19 at 12:00 AM
Il 30 ottobre 2013 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell’ Unione (di cui al regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013), che prevede che solo un numero limitato di norme, quelle elencate dal primo comma dell’articolo 288, siano esecutive immediatamente dal 30 ottobre2013 mentre la parte più consistente diverrà invece applicabile al più tardi dal 1° giugno 2016.
Il nuovo codice si prefigge come obiettivo la semplificazione delle dichiarazioni doganali, in particolare: le dichiarazioni in dogana siano presentate in via telematica; prevedendo un solo tipo di dichiarazione semplificata; ammettendo la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Tra le novità più significative del Codice dell’Unione vi è la revisione dei regimi doganali, non più suddivisi tra regimi economici e regimi sospensivi, ma semplicemente qualificati come “regimi speciali” qualora diversi dall’ immissione in libera pratica.
I regimi doganali speciali sono così ridotti a quattro: transito, deposito, uso particolare e perfezionamento. L’ammissione temporanea viene ricondotta al nuovo istituto dell’ “uso particolare”, mentre le zone franche sono disciplinate all’interno del nuovo regime di deposito.
E’ previsto che le autorità doganali e gli operatori economici possano scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi.
Il nuovo Codice assegna un ruolo importante ai soggetti certificati AEO (Operatori economici autorizzati), i quali possono beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un minor numero di controlli fisici e documentali. Tra le altre agevolazioni, agli operatori AEO è concesso di prestare i servizi di rappresentanza doganale in tutti gli Stati dell’ Unione (e non solo in quello in cui sono stabiliti), ai sensi dell’art. 18, punto 3, del Regolamento n. 952/2013. Le imprese potranno sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato con canali diversi.
Cristina Rigato
Dottore Commercialista in Padova
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