La vicenda riguarda il caso di un contribuente che impugnò un avviso di accertamento col quale l’A.d.E, facendo leva sugli studi di settore, aveva elevato i ricavi dichiarati, ai fini Irpef, Irap ed Iva.

La CTP respinse il ricorso, ma la CTR ribaltò la sentenza, in base alla considerazione che l’avviso si fondava in via esclusiva sulle risultanze degli studi di settore. Propone ricorso l’Agenzia delle entrate, per ottenere la cassazione della sentenza.

La Corte adita rigetta il ricorso dell’Agenzia richiamando il principio già espresso dalle S.U. della stessa Corte in base al quale la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi desumibili dall’applicazione dei parametri o degli studi di settore non sono ex lege determinanti per lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati in quanto trattasi di meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività.

Da cui ne discende che necessita attivare obbligatoriamente il contraddittorio, pena la nullità dell’accertamento. Infine in merito alla ripartizione dell’onere della prova viene stabilito che all’ente impositore fa carico di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento, ossia la ricorrenza delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio considerate in relazione al settore omogeneo di attività in seno al quale è stato considerato il campione di contribuenti esaminato ai fini dell’elaborazione dei parametri mentre al contribuente, fa carico di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame e, successivamente, di fornire tale controprova in sede contenziosa.

L’Agenzia in definitiva non giustifica il suo operato rispetto alle prove fornite dal Contribuente.


Giuseppe Garro

Studio di Consulenza Tributaria e Fiscale in Siracusa

Fonte: Fisco e Diritto 23 settembre 2014


 

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