Leggo su Eutekne, il quotidiano del commercialista, un intervento del signor Vincenzo Pacileo, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino.

L’argomento trattato è l’omesso versamento di ritenute fiscali o dell’imposta sul valore aggiunto da parte dell’imprenditore la cui impresa ha mancanza di liquidità.

L’autore non esita a modificare i termini delle problematiche al fine di dare un embrione di sostenibilità alle sue tesi colpevolistiche.

Appare di tutta evidenza un’inveterata abitudine che affligge i rappresentanti dell’accusa i quali si sentono investiti della funzione di far condannare il presunto reo.

E’ pur vero, ma a solo livello teorico, che l’accusa dovrebbe valutare sia gli elementi a favore sia quelli a sfavore del reprobo. In realtà ciò non avviene mai.

Ed ecco che assistiamo alla sceneggiata napoletana dell’interpretazione del diritto.

Cominciamo dalla questione che si da per semplice ed incontestabile.

Leggiamo:” Quanto all’omesso versamento di ritenute certificate, non si vede proprio ( per l’autore) come si possa invocare la crisi di liquidità, dal momento che l’imprenditore deve aver operato le ritenute come sostituto d’imposta con il solo fine di versarle allo Stato”

Domanda: che cosa sono le ritenute certificate? E’ una nuova specie di ritenute d’acconto che merita maggior tutela?

Non voglio abbandonarmi al piacere sottile delle contrapposizioni interpretative, preferisco ancorarmi alla realtà. Invece di molte chiacchere, piu’ o meno fondate, piu’ o meno giustificate, mi piace fare ricorso ad un semplice esempio.

L’imprenditore ha ricevuto dal suo consulente la busta paga del suo unico dipendente.

Andiamo per approssimazione e tralasciamo le ritenute sociali e quant’altro.

Stipendio lordo 1.000, ritenute fiscali 200, netto a pagare 800.

Il nostro imprenditore ha in cassa giusto 800 euro e li versa al lavoratore.

Bene, dice il nostro sostituto procuratore che l’imprenditore è colpevole ed aggiunge che non vede proprio come possa invocare la crisi di liquidità.

Andrebbe anche bene se il nostro imprenditore avesse avuto in cassa 1000 euro, ne avesse dato 800 al dipendente ed avesse speso i 200 per fini diversi e magari personali come comperare da mangiare per i proprio figli.

Quindi l’imprenditore non ha operato la ritenuta d’acconto e la sua situazione è quella di debitore nei confronti del dipendente di una somma pari alla ritenuta che non ha potuto operare.

Debito verso il dipendente che verrà saldato al momento del pagamento da effettuarsi non già al creditore ma all’Amministrazione finanziaria.

Non sono un profondo conoscitore del diritto penale e lascio ad altri la disquisizione sulle cause di forza maggiore, sulla sussistenza o meno del dolo, sulla non punibilità per fatto altrui e via di seguito: Io direi, molto semplicemente e molto modestamente, che il fatto non sussiste. La ritenuta non è stata operata: fine dell’avventura.


Guido Ascheri

Ragioniere Commercialista e Chartered Accountant

www.ascheri.co.uk

.