L’esportazione è una nozione che contiene al suo interno due aspetti tra di loro distinti, pur se strettamente correlati: l’aspetto doganale e l’aspetto fiscale.

Dal punto di vista doganale l’esportazione è un regime a cui viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio doganale comunitario.

Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario avente precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria.

Il modello DAU è costituito da 54 caselle numeriche e 6 caselle alfabetiche, ognuna delle quali deve essere compilata, anche in base alla tipologia di operazione doganale e di merce presentata, con le informazioni necessarie richieste dalla dogana per poter svincolare la merce verso la destinazione scelta dall’operatore.

In particolare, occorre che l’esportatore, oltre ai propri dati identificativi e ai dati relativi al destinatario della merce, al paese di destinazione, ai termini di resa della merce, al regime doganale prescelto, dichiari quantità (numero/peso/colli), qualità (descrizione, classificazione doganale), valore (valore statistico e valore commerciale, come da fattura) e origine delle merci (preferenziale o non preferenziale).

Dal 1° luglio 2007, però, sono cambiate alcune regole per la prova dell’esportazione, almeno per quanto riguarda le operazioni facenti parte del progetto comunitario AES (Automated Export System), che ha introdotto il sistema di rilevazione elettronica ECS (Export Control System).

Da tale progetto sono escluse, per il momento, le esportazioni triangolari, per le quali resta valida la prova costituita dall’esemplare n. 3 del DAU, vistato sul retro. Con il nuovo sistema di rilevazione ECS la prova dell’esportazione è costituita dal messaggio elettronico «risultati di uscita» che l’Ufficio doganale di uscita invia all’Ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nel sistema informativo doganale nazionale (AIDA).

Il timbro di uscita viene apposto manualmente sul retro del DAU solo in determinati casi (es: eventi eccezionali).

Esso costituisce di per sé la dichiarazione doganale, per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori.

La sua applicazione è stata disciplinata dal Reg. Cee 2454/93, che reca modalità di applicazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 952/13).

La dogana di spedizione, ricevuta in via telematica la dichiarazione (DAU), la registra e la munisce del numero identificativo Movement Reference Number (MRN).

Lo stesso ufficio, dopo il controllo selezionato dal sistema, svincola le merci e consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento dell’Esportazione (DAE), con gli estremi dell’MRN, che scorta le merci alla dogana di uscita e sostituisce in pratica l’esemplare 3 del DAU.

Dopo lo svincolo trasmette in via telematica alla dogana di uscita, indicata nella casella 53 del DAU, gli estremi della bolletta di esportazione.

In estrema sintesi l’operazione consta di quattro fasi principali:

  1. Presentazione della dichiarazione doganale su formulario D.A.U presso la dogana di esportazione e assegnazione di un codice di tracciamento definito MRN presente nel documento di accompagnamento all’esportazione (DAE).
  2. Trasporto dei beni verso la dogana di uscita accompagnati dal documento DAE.
  3. Appuramento dell’operazione da parte della dogana di uscita e invio del messaggio alla dogana di esportazione contenente i risultati di uscita. Tale messaggio viene registrato nel database informatico nazionale.
  4. Verifica da parte dell’esportatore dell’uscita della merce con la consultazione nel sito della Agenzia delle dogane della sezione e-customs.

La verifica con esito positivo dell’uscita della merce costituisce valida prova dell’avvenuta esportazione.

La seconda fase del sistema ECS ha esteso l’applicazione del sistema informatico anche ad operazioni prima escluse senza apportare modifiche alla procedura operativa.

In particolare l’estensione riguarda le operazioni doganali prima effettuate in procedura domiciliata con preavviso.

Una modifica è stata invece apportata alla documentazione da presentare per permettere la chiusura amministrativa (cosiddetta procedura di follow up) delle operazioni di esportazione in caso di mancato ricevimento (entro novanta giorni dalla data di svincolo della merce per l’esportazione), da parte della dogana di uscita, del messaggio contenente i risultati di uscita.

Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 796 quinquies bis del Regolamento 2454/93, è stato disposto che in tale evenienza l’operatore economico presenti i seguenti documenti:

  • la prova del pagamento oppure la fattura di vendita;
  • copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità, oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.

Una volta avuta evidenza dell’uscita della merce dal territorio comunitario l’ufficio di esportazione chiude l’operazione dandone comunicazione all’ufficio di uscita e all’esportatore.

Quest’ultimo avrà a questo punto la certezza di essere in possesso della valida prova di avvenuta esportazione.

Nel caso in cui l’ufficio di esportazione, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci, non abbia ricevuto il messaggio di uscita o non abbia avuto dall’esportatore la prova dell’uscita della merce, può invalidare la dichiarazione informando la persona che ha presentato la stessa.

L’annullamento della dichiarazione pone l’esportatore nella condizione di potersi tutelare dalle contestazioni di mancata esportazione solo esibendo le prove alternative previste all’articolo 346 del Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).


Avv. Sara Martucciello 

info@studiomartucciello.it

Avvocato in Salerno

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