Nei contratti Internazionali la clausola generalmente denominata di “jurisdiction” svolge una funzione molto importante, quale quella di individuare il foro competente per le eventuali controversie insorgenti tra i contraenti.

Cosa si intende per jurisdiction?

  • A government’s general power to exercise authority over all persons and things within its territory;
  • A court’s power to decide a case.

Si comprende come nella definizione jurisdiction si intende sia la giurisdizione che la competenza ma poichè nei contratti che abbiano in se un elemento di estraneità, la giurisdizione è solo successiva alla questione della competenza, la clausola fa riferimento comunemente al foro competente.

E’ frequente però trovare nei contratti in un’unica clausola le previsioni che regolano tanto la legge applicabile quanto la giurisdizione “governing law and jurisdiction”, dal momento che i due aspetti sono evidentemente connessi e per questo motivo è auspicabile inserire nel contratto che il foro competente e la legge applicabile si riferiscano allo stesso Stato, pur essendo libere le parti di scegliere diversamente o di non scegliere affatto.

L’art 5 punto 1 lett.b), primo trattino del regolamento n.44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione  delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.

Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato “in base al contratto”, il Giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei ad identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita (causa C-87/10 Electrosteel Europe SA contro Edil Centro Spa).

Il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) 1215/2012 che dal 10 Gennaio 2015, sostituirà il Regolamento CE 44/2001 e costituirà lo strumento normativo volto a disciplinare nell’UE la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Nonostante il nuovo regolamento (UE) 1215/2012 non presenti degli evidenti stravolgimenti dall’attuale disciplina dettata dal Regolamento (CE) 44/2001 trattandosi di una revisione e non di un testo normativo nuovo, è opportuno mettere in evidenza alcune significative modifiche introdotte dalle nuove disposizioni soprattutto in materia di:

  • Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze rese dall’autorità giudiziaria;
  • Litispendenza e connessione di cause.

Per quello che riguarda la competenza giurisdizionale, quale oggetto dell’attuale trattazione e che solo della quale ci si occuperà, in materia di contratti di vendita e prestazione di servizi il nuovo Regolamento UE non presenta sostanziali differenze rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento CE, pertanto permane la regola secondo cui la competenza spetta al Giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio, oppure se persona giuridica, la propria sede.

Immutata rimane l’alternativa di radicare la controversia davanti il Giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (art.7.1 lett.a, vecchio art.5.1 del Regolamento CE).

Per il nuovo Regolamento si deve sottolineare che in caso di contratti di vendita, per il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio continua a doversi intendere “il luogo situato in un Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

Proprio a tale proposito la Corte di Giustizia CE, nella sentenza del 25 Febbraio 2010 (Car Tim GmbH c.Key Safety Srl, causa C-381/08 CE) ha ritenuto poi che ogni qualvolta non sia possibile determinare il luogo di consegna in base alle pattuizioni contrattuali, tale luogo dovrà intendersi essere quello della consegna materiale dei beni all’acquirente, ossia il luogo in cui l’acquirente acquisisce la disponibilità materiale di detti beni.

Per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi tanto il Regolamento CE che quello UE stabiliscono che “per luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, deve intendersi, il luogo situato in uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

La principale innovazione invece introdotta dal Regolamento UE 1215/2012 per l’esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro, consiste nell’abolizione delle procedure necessarie affinchè la decisione giudiziale resa dall’autorità giudiziaria in uno Stato membro, diventi esecutiva in un altro Stato membro.

La differenza sta nel fatto che mentre l’attuale disciplina prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro ed ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato membro solo dopo essere state dichiarate, dalle rispettive autorità competenti, esecutive su istanza della parte interessata.

La nuova disciplina prevede invece che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta, una dichiarazione di esecutività”.

Il nuovo Regolamento ha una veste innovativa che permetterà di equiparare le decisioni giudiziali rese dalle autorità giudiziarie degli Stati membri dell’UE alle decisioni rese da organi giurisdizionali interni con la conseguenza che:

  • Diminuiranno le formalità ed i requisiti necessari affinchè tali decisioni possano essere eseguite al di fuori dei confini dello Stato membro in cui sono state pronunciate e rese esecutive;
  • Gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie, aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine, possono essere eseguiti in uno Stato membro senza la necessità di ottenere previamente una dichiarazione di esecutività che invece, nella vigenza dell’attuale Regolamento rimane un elemento essenziale per l’esecuzione di tali atti e transazioni negli Stati membri dell’UE.
.