Ogni rapporto commerciale è sempre regolato da un contratto, ma a differenza dei rapporti tra soggetti appartenenti allo stesso Paese la redazione e sottoscrizione di un contratto internazionale comporta sicuramente delle difficoltà aggiuntive.

I principali problemi che si incontrato nella redazione di un contratto internazionale sono i seguenti:

  • assenza di un diritto internazionale dei contratti;
  • mancanza di una giurisdizione unica;
  • differenze (non facilmente conoscibili) tra le leggi dei Paesi delle parti;
  • differenze di lingua, cultura e usi commerciali diversi tra le parti.

Per ovviare a quanto sopra esposto si consiglia:

  • di redigere sempre un testo scritto in una lingua conosciuta da entrambe le parti;
  • di fare esplicito riferimento agli usi commerciali internazionali e alle convenzioni internazionali;
  • di fare una scelta esplicita in relazione al giudice o arbitro competente e alla legge applicabile al contratto. Non necessariamente e non sempre il giudice applica la legge nazionale del proprio Paese. Il giudice normalmente (salvo eccezioni delimitate dalla legge) rispetta la scelta delle parti sulle norme che devono regolamentare il loro contratto, e ciò non soltanto in Italia e nella UE (Convenzione di Roma 1980), ma in quasi tutti i Paesi del mondo, purché la scelta delle parti sia stata espressamente pattuita. Si rammenta che qualora esistano convenzioni internazionali che regolano la materia (come nel caso della vendita e dei trasporti internazionali) è utile conoscerle e richiamarle.

Si rammenta che a differenza di molti altri settori del commercio internazionale, la vendita di beni mobili è disciplinata da regole giuridiche uniformi che tengono conto della pratica e che sono state recepite da molti Paesi, compresa l’Italia (dunque non si applica alle vendite internazionali il Codice Civile).

La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, elaborata dall’Unicitral (organismo delle Nazioni Unite) è stata firmata a Vienna nel 1980 ed è entrata in vigore il 01.01.1988.

La Convenzione si applica:

  • a tutte le vendite di beni mobili tra parti aventi la propria sede in due Stati differenti;
  • quando i due Stati hanno aderito alla Convenzione;
  • o quando si applica la legge di uno Stato che vi ha aderito;
  • o quando nel contratto si richiama esplicitamente la Convenzione.

Negli ultimi vent’anni si è registrata nella pratica una frequente tendenza a sottoporre il contratto internazionale alla lex mercatoria o ai “principi del diritto del commercio internazionale” specialmente quando questo sia sottoposto ad arbitrato e ciò con lo scopo dichiarato di escludere l’applicazione delle norme cogenti, nonché dei principi generali degli ordinamenti nazionali delle due parti, pur nei limiti dell’ordine pubblico internazionale e delle norme di applicazione necessarie.

L’istituto internazionale per l’Unificazione del diritto privato (Unidroit) ha pubblicato i principi dei contratti internazionali frutto del lavoro di giuristi di tutto il mondo. I Principi sono dettagliati e precisi coprendo il problema della formazione/conclusione del contratto, delle regole relative a validità, interpretazione, contenuto, modalità di adempimento; nonché prevedono cosa succeda in caso di inadempimento.

Come sopra introdotto nella prassi internazionale, l’approccio alla redazione del testo contrattuale è necessariamente molto diverso rispetto a quello ipotizzabile per predisporre un contratto che esplichi la sua efficacia esclusivamente all’interno del sistema giuridico italiano in quanto in tal caso per l’uno e per l’altro dei contraenti, se non per entrambi, viene infatti meno la possibilità di confidare in un sistema organico di norme giuridiche, di cui le parti abbiano una adeguata esperienza e conoscenza, che assicuri, ove necessario, l’integrazione delle pattuizioni contrattuali effettivamente sottoscritte.

Oramai si può individuare una serie di fonti del diritto del commercio internazionale, tutte congiuntamente riconducibili al concetto della cosiddetta “lex mercatoria” (convenzioni internazionali di diritto uniforme, principi generali di diritto correntemente applicati alla giurisprudenza arbitrale, usi e consuetudini commerciali, modelli uniformi di contratto e condizioni generali di contratto redatti da organismi transnazionali o da associazioni di categoria).

È peraltro indubbio che la “lex mercatoria” così definita costituisca un sistema per così dire “incompleto”, la cui portata e la cui efficacia non è neppure lontanamente paragonabile a quella esplicata dalle norme di diritto interno, siano esse quelle di un sistema giuridico di civil law piuttosto che quelle di un ordinamento di uno stato che si ispiri alla tradizione anglosassone del common law. In ogni caso, sulla base dei principi giuridici derivanti dalla giurisprudenza e prassi in materia, il diritto applicabile ai contratti internazionali sarà:

  • quello espressamente scelto ed indicato dalle parti;
  • quello che implicitamente si possa considerare scelto dalle parti, sulla base della documentazione contrattuale nel suo complesso;
  • il diritto che, in mancanza di pattuizione esplicita, presenti reali connessioni con la materia del contendere.

Un ruolo rilevante può poi giocare, in proposito, l’applicazione dei principi stabiliti dalla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, elaborata dalla Comunità Europea ed aperta alla Firma a Roma nel 1980.

La scelta potrà cadere sulla legge nazionale di una delle parti ovvero su quella di un Pese terzo.

Un’altra scelta può essere quella di appellarsi ad una normativa sovranazionale o transnazionale (lex mercatoria), ove il reale problema è rappresentato dall’esistenza (e dai contenuti) in un sistema normativo di riferimento siffatto.

La convenzione Ce sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma il 19 giugno 1980 ed è entrata in vigore il 1° aprile 1991 in seguito alla ratifica da parte della Gran Bretagna. Attualmente viene applicata in tutti i Paesi Ue. Essa è pubblicata sulla Guce C 219 del 3 settembre 1990.


Cristina Rigato

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