Il primo gennaio 2018 è entrata in vigore in Lettonia una riforma fiscale che ha aumentato l’attenzione sul transfer pricing. Tra le numerose modifiche in materia di imposta sul reddito delle societa’ sono stati introdotti nuovi requisiti per aumentare i controlli sulle transazioni tra parti collegate. Nel prossimo futuro è prevista l’introduzione di nuovi e ulteriori requisiti di documentazione in materia di transfer pricing per quanto riguarda la preparazione del Master file e del Local File.

A decorrere dal 2018, gli utili delle societa’ sono esenti da imposta sul reddito; è applicata un’aliquota di imposta sul reddito delle societa’ del 20% solo nei casi in cui la societa’ paga dividendi o effettua altri pagamenti con l’intento di distribuire i profitti generati. Siccome la base imponibile deve essere divisa per un coefficiente pari allo 0,8, l’aliquota di imposta effettiva è del 25% (quindi, a seconda della base di calcolo prescelta, ci sarà un’aliquota del 20% sui profitti o del 25% sui dividendi).

Pertanto, una societa’ che ha ricevuto 100 Euro di utili e vuole calcolare le imposte dovute e i dividendi da pagare deve calcolare il 20% di imposta sui 100 Euro, che equivalgono a 80 Euro di dividendi. Diversamente, se una societa’ distribuisce 80 Euro in dividendi e vuole calcolare l’imposta da pagare su tali dividendi, dovrà effettuare il seguente calcolo: dividere gli 80 Euro per 0,8 (= 100 Euro) e poi calcolare il 20% sul risultato (oppure potrà semplicemente calcolare il 25% sugli 80 Euro di dividendi). Tale imposta non è una ritenuta alla fonte ma un’imposta sul reddito della societa’ posticipata al momento della distribuzione dei dividendi.

La base imponibile dell’imposta sul reddito delle societa’ ai sensi della nuova normativa lettone

Nel nuovo sistema fiscale lettone, i pagamenti di seguito elencati costituiscono la base imponibile dell’imposta sul reddito delle societa’:

  • Costi non collegati al business della societa’ (come, ad esempio, costi per la retribuzione delle ferie dei dipendenti, costi per le autovetture di rappresentanti, multe, ecc.);
  • Pagamenti di interessi ad imprese non finanziarie e persone fisiche superiori a certi importi;
  • Cancellazione di crediti inesigibili;
  • Aggiustamenti dei prezzi di trasferimento;

I prestiti a societa’ collegate vengono paragonati al pagamento di dividendi e sono soggetti ad imposta a meno che non sia prevista qualche esenzione. Sono previste esenzioni nei seguenti casi:

  • Prestito il cui ammontare principale non supera il valore dei profitti non distribuiti al 31 dicembre 2017;
  • I prestiti da societa’ capogruppo a societa’ sussidiarie;
  • Prestiti da una societa’ alla stabile organizzazione estera;
  • Prestiti di societa’ cooperative agricole ai propri soci per attivita’ commerciali;
  • Prestiti per un importo non superiore al capitale azionario alla data di inizio dell’anno fiscale, meno i casi elencati di seguito:

– se i prestiti emessi non superano i prestiti ricevuti da parti non collegate;

– prestiti a breve termine (12 mesi);

– social company loans.

Nel corso del periodo fiscale in cui il prestito viene ripagato, la societa’ può detrarre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito l’ammontare di prestito che è stato ripagato. Come previsto dalle norme transitorie in materia, le nuove regole si applicano ai prestiti versati a partire dal 1 gennaio 2018 e ai prestiti versati nel corso del 2017, qualora l’intenzione era quella di ridurre artificialmente la base imponibile.

Ancora più importante preparare appropriate analisi in materia di transfer pricing

La nuova normativa lettone in materia di imposta sui redditi delle societa’ mira a garantire che i contribuenti non ricavino profitti con mezzi diversi dai dividendi, tentando di eludere il versamento dell’imposta sui redditi delle societa’. Per garantire tale obiettivo, le autorità fiscali hanno ritenuto necessarie delle modifiche in materia di transfer pricing. Come prima cosa, è stata infatti sottolineata l’importanza di preparare delle analisi in materia e sono inoltre previsti nuovi requisiti di documentazione per il transfer pricing.

La Lettonia ha già introdotto una normativa in materia di rendicontazioni country – by – country a partire dal 2016. Il piano della nuova normativa prevede di introdurre tra la documentazione relativa al transfer pricing il Master file e il Local file a partire dal 2018.

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