La Corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto la potenziale nullità della fideiussione omnibus disciplinata nei modelli standard comunemente predisposti dalle banche

Una recente sentenza della Suprema Corte potrebbe avere effetti dirompenti sulla validità delle fideiussioni omnibus normalmente stipulate con gli istituti di credito.

Come noto, nella fideiussione omnibus o generale, il garante, nei limiti di un importo massimo stabilito, si obbliga a garantire tutte le obbligazioni, esistenti e future, assunte dal debitore verso la banca in forza di rapporti con essa intercorrenti.

La citata sentenza ha preso le mosse dall’iniziativa di un garante che ha contestato la nullità della fideiussione omnibus prestata a favore della banca; la censura si basava sul fatto che, essendo il contratto fideiussorio redatto secondo il modello standard predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), doveva considerarsi nullo per violazione della legge n. 287/90 (legge antitrust) secondo quanto accertato con provvedimento dalla Banca d’Italia.

Quest’ultima, infatti, con provvedimento del maggio 2015 a seguito di un’istruttoria sui modelli di fideiussione omnibus adottati normalmente dagli istituti di credito aderenti all’ABI, quindi dalla maggior parte delle banche italiane, aveva riscontrato che, l’applicazione uniforme e generalizzata alcune tipiche clausole inserite nei contratti bancari di fideiussione, integrava violazione dell’articolo 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/90.

In sostanza, secondo l’organo di vigilanza bancario, la predisposizione di clausole uniformi di fideiussione da parte delle banche, oltretutto peggiorative della responsabilità del garante rispetto alla disciplina del codice civile, comporta, di fatto, una restrizione della possibilità di scelta da parte di chi chiede l’accesso al credito, distorcendo e vanificando così il meccanismo concorrenziale dell’offerta, in palese violazione della legge antitrust, che sanziona con la nullità ogni intesa restrittiva della libertà di concorrenza.

All’esito dell’istruttoria, la Banca d’Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, aveva invitato l’ABI ad inviare circolari correttive delle condizioni contrattuali viziate.

Tale provvedimento faceva seguito, recependolo pienamente, al parere già espresso nell’aprile del 2005 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che, a sua volta, aveva riscontrato come la standardizzazione del modello di fideiussione omnibus da parte delle banche aderenti all’ABI generasse un’illecita alterazione della concorrenza.

Nella sentenza in esame, la Corte richiama il provvedimento della Banca d’Italia e le conclusioni cui essa è giunta circa la violazione della legge antitrust nel modello di fideiussione omnibus predisposto dalle banche, ampliando tuttavia l’ambito oggettivo e cronologico di applicazione della legge n.287/90.

I giudici hanno infatti precisato come tale normativa debba applicarsi, non solo ai contratti in senso proprio ma, in generale, a qualunque condotta idonea ad alterare la concorrenza di mercato, e che la nullità della condotta distorsiva del mercato non può essere esclusa per il solo fatto di essere stata posta in essere precedentemente all’indagine ed al provvedimento che l’ha accertata.

La Corte ha quindi stabilito il principio per cui può essere dichiarato nullo il contratto lesivo della legge n. 287/90, anche se sottoscritto prima del provvedimento che ne accerti il carattere anticoncorrenziale, quando tale contratto si frutto di precedenti accordi lesivi della legge antitrust.

Nel nostro caso, quindi, ciò che viene in rilevanza, ai fini della dichiarazione di nullità del contratto fideiussorio, è l’illecita condotta anticoncorrenziale posta in essere dal sistema bancario, concretatasi nella predisposizione di modelli negoziali uniformi; tale illecita condotta è idonea ad inficiare la validità di tutti i successivi contratti che di essa sono diretta applicazione, anche quelli temporalmente successivi all’accertamento effettuato dalla Banca d’Italia.

Lara Garlassi

Avvocato in Reggio Emilia

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