La segretezza che vincola l’avvocato prevale sull’obbligo di informativa alle autorità fiscali interessate 

La Corte di Giustizia europea è stata chiamata a decidere su di una questione sollevata dalla Corte costituzionale del Belgio, in merito al possibile contrasto tra l’obbligo di segretezza professionale che è imposto all’avvocato e il dovere di informazione imposto in caso di operazioni di pianificazione fiscale transfrontaliera potenzialmente aggressive.

La normativa europea (Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 modificata dalla direttiva 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018) obbliga tutti gli intermediari coinvolti in operazioni internazionali che potrebbero dar luogo a fenomeni di elusione o evasione fiscale a comunicare l’operazione alle autorità fiscali competenti. L’obbligo di informativa vincola coloro che a qualunque titolo intervengono quali intermediari nell’operazione, compresi gli avvocati che offrono consulenza e assistenza legale. Lo scopo evidente di tale obbligo è quello di contrastare i possibili illeciti in materia fiscale. Le leggi nazionali degli Stati membri possono prevedere limitazioni nel caso in cui tale obbligo di informativa si ponga in contrasto con l’obbligo di segretezza imposto all’avvocato dalla deontologia professionale, senza tuttavia escludere un obbligo di notificare agli altri intermediari coinvolti nell’operazione i rispettivi obblighi di comunicazione.

La legge belga, recependo la direttiva europea, prevede che l’avvocato tenuto al segreto professionale in un’operazione di pianificazione fiscale internazionale debba informare gli altri intermediari di non poter provvedere egli stesso alla comunicazione imposta dalla normativa.

Due organizzazioni forensi hanno quindi interpellato la Corte costituzionale del Belgio sostenendo che l’obbligo di informativa agli intermediari lede il dovere di segretezza professionale dell’avvocato.

La Corte europea, investita a sua volta della questione, con una recentissima sentenza (causa C-694/20)  ha riconosciuto il principio per cui l’avvocato non è obbligato ad informare gli altri intermediari coinvolti nell’operazione fiscale poiché tale dovere è lesivo della segretezza che tutela le comunicazioni con il cliente.

La segretezza della corrispondenza tra soggetti è tutelata dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con particolare riguardo a quella intercorrente tra il cliente il suo avvocato, quale presupposto indispensabile del diritto di difesa dell’individuo.

Secondo la Corte l’avvocato, nell’esercizio del suo patrocinio difensivo, svolge una funzione sociale che salvaguarda il rispetto dei principi democratici, e il segreto professionale, che riguarda anche la corrispondenza con il suo cliente, concorre a garantire tale missione socialmente rilevante. Il diritto di difesa impone quindi che il cliente possa contare sulla totale riservatezza dell’avvocato a cui si rivolge riguardo a tutti gli aspetti della questione che gli sottopone, compreso il fatto che gli abbia richiesto una consulenza legale.

Pertanto, obbligare l’avvocato ad informare gli intermediari nelle operazioni internazionali di pianificazione fiscale comporta una illecita lesione del diritto al segreto professionale e del diritto alla riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti europei.


Lara Garlassi

Avvocato in Reggio Emilia

Registered European Lawyer in Londra

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