*È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta ad indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile ". (Art. 2 d. lgs 188/2001).

È una conquista di civiltà, deve essere ribadito con forza, ma gli spazi per l'instaurazione di un processo mediatico sussistono.

Non si vietano le immagini o le riprese televisive del presunto colpevole, non si secretano i dati anagrafici, non si interrompe il flusso di informazioni tra procura ed organi di informazione, anzi tale canale di rapporti, fino a ieri riservati, ricevono un'istituzionalizzazione insperata, venendo delegati in via esclusiva al Procuratore della Repubblica o al sostituto incaricato.

I giornali possono continuare a diffondere servizi o notizie sui fatti, ma evitando di usare la parola colpevole.

Esercizio lessicale arduo.

Si prevede anche un risarcimento del danno per la persona offesa ma, come per la responsabilità civile dei giudici, è assai problematico che possa essere concesso.

Più agevole il discorso sul diritto di rettifica, ma che spazio gli verrà concesso?


Avv. Patrizio Salerno

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