L’art. 5-quinquies della Legge sulla Voluntary Disclosure, al punto 8, consente al contribuente che non abbia dicharato investimenti finanziari detenuti all’estero, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, di far determinare tali rendimenti d’ufficio forfettariamente con l’applicazione del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno, base per l’imposizione al 27% e sempre che la media delle consistenze di tali attività finanziarie non ecceda il limite di 2 milioni di euro al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria.

Questa forma di forfetizzazione del debito tributario, alternativa alla ricostruzione analitica, dovrebbe consentire al contribuente che volesse riportare nel nostro Paese il patrimonio di effettuare un calcolo semplificato rispetto alla ricostruzione analitica. Il metodo del forfait non dovrebbe servire a ridurre il contenzioso eventuale perché è nella logica stessa della legge sulla Voluntary Disclosure che il contribuente che si sia autodenunciato non contesti il quantum ed anzi versi nei termini previsti quanto elaborato dai conteggi effettuati dall’Ufficio per la definizione agevolata degli importi dovuti, pena, appunto, la decadenza dai benefici.

Ma oltre alla semplificazione del calcolo va osservato che, è vero che possono aprirsi dei vantaggi in termini di complessità del calcolo complessivo di imposte e sanzioni e di produzione di documentazione, ma vanno valutati anche alcuni svantaggi, soprattutto se si considera che i rendimenti sperimentati negli anni pù recenti sono stati molto bassi e spesso ben al di sotto del 5% se calcolati analiticamente. Il regime analitico appare più conveniente anche in quei casi in cui le attività finanziarie siano state gestite da un fondo comune d’investimento, tassati al 12,5%. E a favore della scelta per il calcolo analitico può anche giocare il fatto che l’Agenzia delle Entrate potrebbe riconoscere il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

D’altro canto se si scegliesse il metodo del calcolo analitico, ad esempio proprio per motivi di eccessiva complessità nel determinare i rendimenti su cui applicare le sanzioni, andrebbero prodotti tutti i documenti a supporto e tale documentazione renderebbe trasparente la modalità di costruzione dell’importo complessivo e gli eventuali apporti successivi all’investimento iniziale.

In definitiva, il calcolo a forfait può essere un metodo vantaggioso ma non essere sempre il metodo più adatto e, come per quasi tutti gli aspetti di questa legge, ogni caso va valutato singolarmente.

 

Paolo Battaglia

Dottore Commercialista in Ragusa

studiobattaglia@crescitapmi.it

.