Arriva l’Authority per la riscossione: Equitalia sotto controllo o solo un bluff?
Posted by Angelo Greco on December 3 at 12:00 AM
Nasce l’Autorità Garante per la riscossione esattoriale: un organo che avrà il compito di impartire, all’Agente della riscossione (leggi “Equitalia”), indicazioni operative su come operare il recupero dei crediti e, al contempo, controllare che lo stesso vi si adegui. Quindi, da un lato una funzione di indirizzo, dall’altro di verificae monitoraggio.
Il decreto istitutivo dell’Authority è stato firmato, lo scorso 16 novembre, dal Ministero dell’Economia [1] in attuazione di quanto già previsto dalla manovra di stabilità dello scorso anno [2] (in verità, il provvedimento giunge con circa un anno di ritardo).
Il Garante sarà in condizione di operare solo a partire dal 2015, posto che, per legge, le linee guida da esso impartite hanno efficacia dall’anno successivo a quello della loro approvazione.
Fin qui potrebbe apparire un provvedimento di democrazia e garanzia nei confronti dei contribuenti, se non fosse per l’ironia di fondo che coinvolge proprio la concezione in sé di un garante sul boia. “Verrete giustiziati, ma ci sarà qualcuno che controllerà che l’accetta colpisca per bene!”
Se poi si va a guardare alla composizione di questo nuovo organo ci si accorge che esso è costituito da soggetti che rappresentano gli stessi enti creditori che si valgono di Equitalia. In pratica, sono proprio i mandanti di Equitalia a controllare la riscossione. Infatti, l’Autorità sarà costituita da sette membri – ai quali non spetterà alcun compenso – costituiti (oltre che da un magistrato della Corte dei Conti, con funzione di Presidente), da due dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno dell’Agenzia delle Entrate, uno dell’Inps e due esponenti degli altri enti impositori che si avvalgono dei servizi di riscossione di Equitalia (Inail, enti locali, ecc.).
Si comprende, quindi, che la natura dell’Authority – che dovrebbe di regola rappresentare un organo terzo, imparziale e di vigilanza, più a tutela dei cittadini che delle controparti – in questo caso si risolve, invece, in un soggetto cointeressato alla riscossione: un soggetto a cui, a conti fatti, va oltre il 90% dell’importo riscosso (se si considera che l’aggio di Equitalia ammonta solo all’8%).
[1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28.11.2013.
[2] Art. 1, comma 531 L. 228/2012.
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Articolo ripreso dal portale www.laleggepertutti.it
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